Con Interpello 8/2016 (erroneamente da IPSOA Quotidiano segnalato come “del Ministero del Lavoro” ex Dlgs 124/2004 e non ex Dlgs 81/2008 quale è), la Commissione ministeriale per gli Interpelli ex. art. 12 D.lgs. 81/2008 ha chiarito i termini di osservanza degli obblighi di sorveglianza sanitaria, in caso di distacco del personale.
Sulla base della normativa indicata in premessa, il Ministero precisa che sul distaccante grava l’obbligo di “informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”; viceversa, sul distaccatario, spetta invece l’onere, a norma del medesimo articolo, di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria.
Potete trovare il testo completo dell’Interpello al link: http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/Interpello%208-2016.pdf
Lavoro, lavoro, quanto mi costi! Punto di condivisione (piccolo "salotto") aperto alla comunità dei Giuslavoristi e Professionisti ex. l. 12/1979 in relazione ai problemi di contrattualistica e di legislazione del lavoro subordinato e autonomo. La presente pagina non costituisce consulenza professionale. A Cura del Dr. Giorgio Frabetti, Professionista ex l. 4/2013 (Collaboratore Studio CDL Landi, Ferrara).
Da noi in azienda quest'anno hanno richiesto una Consulenza sicurezza sul lavoro ad una azienda specializzata, per adeguarci alla normativa di legge vigente.
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