giovedì 2 luglio 2015

CODICE DEI CONTRATTI E LIMITE DEI 36 MESI PER RAPPORTI A TERMINE: QUALE DISCIPLINA TRANSITORIA?

Il Codice dei Contratti è in vigore dal 25/6/2015 (art. 57).
Come si devono gestire, a partire dal 25/6/2015, i contratti a termine (già in essere) ai fini del calcolo dei “36 mesi”?
A differenza che con la l. 247/2007 (Protocollo Welfare Prodi-Damiano), non è stata prevista, in questa tornata legislativa, alcuna disciplina transitoria: le nuove regole sul “conteggio” entrano in vigore (sulla carta) subito.
Le novità non sono irrilevanti.
Da un lato, si introduce il criterio che nel “contatore” dei 36 mesi possono rientrare anche i periodi di “mansioni non equivalenti” svolte dal Lavoratore presso lo stesso Datore di Lavoro, purchè le mansioni rientrino nella stessa Categoria o Livello (lo stesso, nelle missioni di “somministrazione”); dall’altro, si conferma (come nel DL Poletti) l’impossibilità di stipulare un unico contratto a tempo determinato superiore a 36 mesi (come nella vigenza del Protocollo Welfare).
Ma il problema applicativo più rilevante è comprendere come debbano essere gestiti, dal 25/6/2015, quei rapporti di lavoro a termine, che si sono sviluppati in sequenza tra lo stesso Lavoratore e Datore, ma senza avere per oggetto “mansioni equivalenti” (il caso potrebbe essere frequente nel settore Pubblici Servizi, ma non solo). Teoricamente, dal 25/6/2015, se questi rapporti hanno determinato il superamento dei 36 mesi, dovrebbe trasformarsi a tempo indeterminato (senza contare che come tempo indeterminato dovrebbero essere “contati” ai fini dei cd “limiti quantitativi” per i rapporti a termine, con totale sbilanciamento della gestione contrattuale). Urge evidentemente una risposta dal Ministero: si auspica che il Ministero applichi i nuovi limiti non retroattivamente, come fatto in passato (dal 1/4/2009). Crediamo, infatti, che qui si debba tener conto con particolare attenzione del “legittimo affidamento” dei Datori di Lavoro, vista la “virata a 360° gradi” impressa dal Jobs Act sulla disciplina delle mansioni.
Restiamo a disposizione per aggiornamenti

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