Lavoro, lavoro, quanto mi costi! Punto di condivisione (piccolo "salotto") aperto alla comunità dei Giuslavoristi e Professionisti ex. l. 12/1979 in relazione ai problemi di contrattualistica e di legislazione del lavoro subordinato e autonomo. La presente pagina non costituisce consulenza professionale. A Cura del Dr. Giorgio Frabetti, Professionista ex l. 4/2013 (Collaboratore Studio CDL Landi, Ferrara).
lunedì 25 maggio 2015
DECRETO PENSIONI, GLI ARRETRATI AGLI EREDI
Nelle more della prima applicazione del DL 65/2015 (cd “Decreto Pensioni”), si porrà certamente il rilevante problema di come gestire gli arretrati dei defunti spettanti agli eredi.
In attesa di più puntuali disposizioni amministrative, stante la circostanza che l’art. 1.3°comma DL 65/2015, qualifica tali importi come “arretrati pensionistici”, questa evenienza dovrebbe essere gestita secondo modalità conformi alla prassi, generalmente applicabile in sede INPS, sulle liquidazioni degli arretrati di pensioni per gli eredi.
Qui di seguito, si riportano le istruzioni fornite dall’INPS nel Sito web istituzionale. Link: http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=7771
“Come si richiede un rateo ereditario e quali sono le tempistiche per la liquidazione agli eredi?
Il rateo ereditario è corrisposto agli eredi e comprende la parte di tredicesima maturata fino alla data del decesso e le eventuali somme spettanti e non riscosse dal pensionato. Il rateo ereditario è liquidato d'ufficio al coniuge superstite che diventa, al contempo, titolare del trattamento di reversibilità. Nel caso in cui beneficario sia persona diversa dal coniuge superstite, il rateo stesso si ottiene a domanda alla quale devono essere allegati:
Una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risultino i nominativi degli eredi, la data di nascita, la residenza ed il grado di parentela;
Fotocopia del documento d'identità e del codice fiscale del dichiarante;
Nel caso di più eredi l'atto di delega a favore di uno solo;
Fotocopia del documento d'identità e del codice fiscale di ciascun erede (nel caso in cui non ci sia la delega).”
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