Una brevissima precisazioni relativamente ai cd “nuovi assunti” cui si applica la nuova disciplina dei licenziamenti ex. D.lgs. 23/2015. Come noto, la disciplina transitoria del “contratto a tutele crescenti” è assai peculiare: la legge, infatti, discrimina tra gli “assunti ante 7/3/2015” e gli “assunti post 7/3/2015”, determinando, in capo ai primi, la persistente applicazione del “vecchio regime” di licenziamento, e, solo in capo ai secondi, l’applicazione delle nuove norme. Un regime, quindi, sostanzialmente ad personam (rispetto al Dipendente!). Con disposizione molto discussa, questa applicazione differenziata non è riconosciuta (eccezionalmente) nel caso in cui, nelle more della vigenza delle nuove norme, ossia dopo il 7/3/2015, l’Azienda superi i 15 Dipendenti: in questo caso, le nuove norme non si applicano solo ad personam rispetto ai nuovi dipendenti assunti dopo il 7/3/2015, ma a tutti i Dipendenti (il che è molto rilevante nel caso di “reintegra”, la quale, ex. art. 3.2°comma, per questa tipologia di Aziende trova un’importante riscontro pratico, per i casi di “licenziamenti disciplinari” basati su fatti materiali “manifestamente insussistenti”). Ma quali sono i requisiti che devono integrare i “nuovi assunti” per rientrare nella speciale “disciplina transitoria” del D.lgs. 23/2015? A questo fine, sufficiente che l’assunzione sia avvenuta, dal punto di vista cronologico, dopo il 7/3/2015. E basta. Qualche commentatore tende ad assimilare i “nuovi assunti” ex D.lgs. 23/2015 ai “nuovi assunti” ex. art. 1.118°comma l. 190/2014: su questa linea, si assume che le assunzioni a tempo indeterminato non debbano riguardare personale dipendente licenziato nei 6 mesi precedenti, che non siano Dipendenti di Aziende collegate etc. Francamente, non riusciamo a comprendere questa interpretazione, dato che il comma 118 dell’art. 1 della l. 190/2014 non è richiamato nell’art. 1.1°comma D.lgs. 23/2015, al fine di definire la disciplina transitoria. A disposizione per aggiornamenti
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