giovedì 22 gennaio 2015

SGRAVIO ASSUNZIONI RENZI (LEGGE DI STABILITA'- ART. 01.118 SS.)- DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA, UN INIQUO CASO DI ESCLUSIONE DALL'AGEVOLAZIONE

Quesito:
Nel 2015, un'Azienda assume una Dipendente con lo sgravio Renzi. Pochi mesi dopo, però, la Dipendente si dimette per giusta causa, denunciando il Datore di Lavoro come stalker. Si rivolge ad un'altra Azienda che la riassume. Può fruire, anche per questa assunzione, dello sgravio Renzi?
 
Risposta:
Teoricamente, la Dipendente non può più essere assunta con lo sgravio Renzi. Attualmente, infatti, la legge riconosce lo sgravio, a condizione che lo stesso non sia già stato fruito in precedenza (la legge non fa distinzione di periodi: ovvero se l'assunzione sia avvenuta sei mesi prima etc.). Nel caso di specie, siamo comunque davanti ad una patente iniquità, che il legislatore (o il Ministero) deve farsi carico di sanare. Il rapporto, in questo caso, non è potuto proseguire per una patente situazione di impossibilità: dovrebbesi, nel caso di specie, riconoscersi una sorta di "forza maggiore" che dovrebbe ritenere non compiutamente assolta la fattispecie assunzionale utile per la fruizione del beneficio ex. art. 1.118°comma e ss. l. 190/2014. Ma sul punto dovrà pronunciarsi l'Esecutivo, vuoi in via legislativa (decretazione d'urgenza), ovvero il Ministero del Lavoro, in via interpretativa, ovvero la Corte Costituzionale, in sede di esame dell'illegittimità costituzionale della disposizione.
 

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