lunedì 1 dicembre 2014

NOI L'AVEVAMO DETTO: SUL PREAVVISO DELLE LAVORATRICI MADRI DIMISSIONARIE, IL MINISTERO CONFERMA IL NS BLOG!

Lavoratrice madre dimissionaria sollevata dall'obbligo del preavviso ex. art. 2118 Codice Civile, solo entro un anno di vita del bambino; non fino ai tre anni, previsti per la speciale "convalida" (per Lavoratori Madri/Padri) ex. art. 04.17°-21° comma l. 92/2012.
Con Interpello nr. 28/2014, il Ministero del Lavoro provvedeva a consolidare un'interpretazione tra art. 54-55 D.lgs. 151/2001 e disposizioni sulla "convalida" delle dimissioni ex. l. 92/2012, che coincide con l'interpretazione da Noi elaborata nel post risalente di giugno 2013 (visibile al link: http://costidellavoro.blogspot.it/2013/06/il-preavviso-nelle-dimissioni.html).
Il Ministero ha argomentato che il più lungo termine dei "03 anni" concerne una disposizione "speciale" (relativa alla procedura "convalida"), e non la disposizione sul preavviso. 
Si coglie l'occasione di ricordare che l'Interpello riguarda anche i genitori adottivi/affidatari, i quali:
 
- Si dimettano entro l'anno dall'ingresso del Minore nel nucleo familiare (art. 55.u.c. D.lgs. 151/2001: preavviso):
- Si dimettano entro il triennio dall'ingresso del Minore nel nucleo familiare o dalla comunicazione ex. art. art. 54.09°comma D.lgs. 151/2001-invito a recarsi all'estero (art. 55 coordinato con legge 92/2012: obbligo di convalida).
 
STUDIO FRANCESCO LANDI, FERRARA

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