martedì 18 novembre 2014

LEGGE DI STABILITA': LE AGEVOLAZIONI NELLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Un breve flash su un'importante disposizione della legge di stabilità, concepita per agevolare le assunzioni a tempo indeterminato: stiamo parlando della disposizione di cui all'art. 12 dell'attuale bozza legislativa, in corso di approvazione da parte del Parlamento. L'agevolazione consiste per ora nell'azzeramento della "contribuzione previdenziale a carico del Datore di Lavoro": azzeranento (ben inteso) che non riguarda la quota a carico dei Dipendenti (usualmente pari a 9,19%), nè l'aliquota INAIL. Esemplificativamente, per una Ditta, che sconta un "monte contributivo" INPS pari al 45%, l'agevolazione riguarda 45-9,19%. L'esonero, però, allo stato attuale, sarebbe riconosciuto fino ad un massimale pari a € 8.060. Non è chiaro se il massimale rilevi "per testa" (uti singuli), ovvero cumulativamente, sulla massa contributiva di lavoratori dipendenti (nel silenzio, dovrebbe valere la prima interpretazione, perchè più logica e lineare). L'eventuale residuo di maggiore contribuzione potrà andare imputato a costo previdenziale a carico del Datore. L'agevolazione riguarda tutte le imprese private, a prescindere dal numero dei Dipendenti, i Datori di Lavoro "non imprenditori" (Studi Professionali, Associazioni No Profit, Coltivatori diretti etc.) e non riguarda apprendisti, lavoratori domestici e Datori di Lavoro del settore Agricolo. E' controverso se la misura rientri nel de minimis di "aiuti di Stato" ex Reg. CE 1407/2013: questo dubbio, dal sapore operativo remoto (stante che il chiarimento dovrà avvenire con disposizioni applicative INPS, una volta approvata la norma), assume ora un valore politico rilevantissimo, al fine di stabilire se la norma dovrà o meno essere autorizzata dalla Commissione UE. Il mancato riconoscimento dell'azzeramento contributivo ai fini INAIL può creare effetti sfavorevoli sulle Aziende che scontano una tariffa di rischio elevata (es. gli Edili). Particolarmente scomoda quella parte dell'attuale disposizione che esclude dall'agevolazione quei lavoratori già assunti a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti: questa previsione, infatti, obbliga i Datori ad un difficile onere della prova e ad una difficile scelta.

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