venerdì 3 ottobre 2014

VIDEOTERMINALISTI: LEGGE 626 ANCHE CON PC PORTATILE, IPAD E IPHONE?

Quesito:
Nel Blog, ho letto che i dispositivi informatici "portatili" adottati dal Lavoratore non sono soggetti alle prescrizioni previste dalla normativa di Sicurezza (sorveglianza sanitaria, pause etc.) per i "videoterminalisti". Che ne è dei PC portatili o degli Ipad, o Iphon a disposizione dei Dipendenti per l'espletamento del loro lavoro? Grazie.
 
Risposta:
Il post del nostro Blog cui Lei faceva riferimento è il seguente:  http://costidellavoro.blogspot.it/2014/09/addetti-ai-videoterminali-disposizioni.html
La risposta va rinvenuta negli artt. 172 ss. D.lgs. 81/2008.
In particolare, occorre prendere le mosse dall'art. 173.01°comma lett. b) e c), dove si definisce:

(...)
b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.

Dal combinato disposto di queste espressioni, si ricava l'indicazione che l'uso del dispositivo informatico rientra negli obblighi di sorveglianza sanitaria, valutazione dei rischi specifici etc. ex. D.lgs. 81/2008 (per gli "addetti ai videoterminali"), in quanto riferito ad una "postazione fissa", che consente l'utilizzazione costante e continuativa (almeno 20 ore) del terminale medesimo. A questo fine, evidentemente, non rileva il mero possesso del dispositivo informatico, ma l'idoneità ad un'utilizzazione fissa e continuativa per il disimpegno delle mansioni di lavoro. Questo pone all'Azienda alcuni problemi di prova molto rilevanti.
Ad esempio, il PC portatile o Ipad in dotazione al Dipendente di Studio di Commercialista, dotato di software esecutivo di programmi per le Dichiarazioni fiscali o le scritturazioni contabili, determinerà gli obblighi da "videoterminali": l'uso di tali apparecchiature si configura tale da radicare l'uso di tali dispositivi in mansioni soggette a precisi vincoli orari continuativi, anche se svolte non nella sede normalmente operativa, ma in sede "decentrata" o a casa propria (salvo, in questo caso, la prova della mera "occasionalità" dell'uso del PC o Ipad per lavoro). A margine, ricordo che se, nel caso di specie, l'Ipad è dotato di dispositivo di "geolocalizzazione", lì ci vuole l'autorizzazione DTL o Sindacale ex. art. 04 l. 300/70 ...
Ove, al contrario, l'uso del PC portatile, o dell'Ipad fossero sganciati da vincoli orari fissi, lì parrebbe potersi soprassedere dagli obblighi di vidoeterminale.
Escluderemmo comunque ogni rilevanza ai fini della disciplina di Sicurezza sui videoterminali dell'Iphone in dotazione al Dipendente: il "telefono" non rientra in nessun caso nella definizione di "videoterminale": è vero che può essere utilizzato come PC, ma l'uso per prestazioni complesse ci pare assolutamente remoto ...
A disposizione per approfondimenti


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