Una brevissima nota per precisare ai Medici Clienti, che esercitassero la Professione, che, a tutt'oggi, non possono considerarsi applicative e in vigore le disposizioni ex DL 138/11, che hanno introdotto per i Professionisti (anche Medici) l'obbligo di dotarsi di polizza assicurativa professionale, in difetto della relativa normativa attuativa.
Tali obblighi, pertanto, non saranno passibili di alcuna sanzione disciplinare da parte dell'Ordine Professionale di competenza.
Sul punto, si da conto di un importante passaggio della lettera che la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCEO) ha scritto al Ministro Lorenzin:
"E' parere di questa Federazione che tale obbligo non è operante fino a quando non sia stato emanato il suddetto decreto di cui all'art. 03 del DL 158/12, dove saranno disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti [di assicurazione, nota nostra]. Al tempo stesso, si ritiene che non possa trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 05 del DPR 137/12, dove si prevede che costituisce illecito disciplinare la mancata stipula da parte dei Professionisti di una polizza assicurativa".
STUDIO FRANCESCO LANDI-Ferrara
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