venerdì 24 ottobre 2014

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE COORDINATORI CANTIERI: NON AMMESSA TOLLERANZA NELLE ASSENZE

Quesito:
Un Professionista Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione nei cantieri temporanei e mobili ex. Titolo IV D.lgs. 81/2008 svolge 36 ore di formazione, in luogo delle 40 previste, con 4 ore di assenze. Questa frequenza oraria si considera valida ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo di aggiornamento previsto dal D.lgs. 81/2008?
 
Risposta:
Sul punto, complice anche l'Interpello nr. 17/2013 del Ministero del Lavoro, l'assetto normativo è chiaro: l'Allegato XIV del D.lgs. 81/2008 prevede, per la formazione del Coordinatore, una tolleranza del 10% delle assenze solo per il corso di formazione abilitante di 120 ore, ma non per i corsi di aggiornamento.
Se il Professionista non ha svolto le ore necessarie di aggiornamento, non potrà esercitare l'attività di Coordinatore.
 

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