GENERALITA':
Il periodo di prova, all'assunzione
del prestatore di lavoro subordinato, deve risultare da atto scritto,
che deve essere contestuale o anteriore alla data di instaurazione del
rapporto di lavoro (art. 2096 Codice Civile).
Se il patto
di prova è stipulato successivamente, o con forma non scritta, si
considera nullo e conseguentemente il rapporto di lavoro acquista
immediatamente carattere definitivo (Cass. 19 aprile 2001 nr. 5591).
Il patto di prova non solo deve risultare da atto scritto, ma deve anche contenere ...
(...)
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