martedì 22 luglio 2014

AGRICOLTURA: I NUOVI INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE DI GIOVANI LAVORATORI AGRICOLI

*LE NOTE QUI RIFERITE PRESUPPONGONO IL DECRETO-LEGGE VIGENTE. IL TESTO E' SUSCETTIBILE DI ASSESTAMENTI IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE E NE DAREMO CONTO.

Per le assunzioni (a tempo determinato o indeterminato) di lavoratori dipendenti agricoli di età compresa tra i 18 e i 35 anni, il DL 91/2014 (5 cc 1-12°commi) ha introdotto una specifica ipotesi di assunzione agevolata per gli Imprenditori Agricoli (dotati dei requisiti ex. art. 2135 Codice Civile).
Qui di seguto, i presupposti oggettivi e soggettivi dell'agevolazione.
 Le assunzioni a tempo determinato, effettuate tra il 01/07/2014 e il 30/06/2015, devono:
a) Avere durata almeno triennale;
b) Garantire al Lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all'anno;
c) Essere redatte in forma scritta.
Quanto a presupposti soggettivi, le assuzioni devono riguardare:
a) Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
b) Giovani di impiego regolarmente retribuito da almeno 06 mesi;
c) Giovani privi di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Le assunzioni, nel citato periodo, devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all'assunzione, e il numero di giornate lavorate nell'anno precedente l'assunzione.
L'incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in Società controllate, ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile, o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
I Lavoratori Dipendenti part time sono computati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
Quantum dell'incentivo:
L'incentivo è pari ad 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi, riconosciuto al Datore di Lavoro, unicamente mediante compensazione dei contributi dovuti e con le seguenti modalità:
a) Assunzioni a tempo determinato:
    - 06 mensilità, a decorrere dal completamento del 01° anno di assunzione;
    - 06 mensilità, a decorrere dal completamento del 02° anno di assunzione;
    - 06 mensilità, a decorrere dal completamento del 03° anno di assunzione.
b) Assunzioni a tempo indeterminato:
    - 18 mensilità, a decorrere dal completamento del 01° anno di assunzione.

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