*Abbiamo trovato sul web e pubblichiamo questo sunto delle motivazioni che hanno indotto la Corte Costituzionale alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 18bis D.lgs. 66/2003.
Grazie a Gigliola Pirrotta che ha segnalato detto contributo nel Gruppo Linkedin "Diritto del Lavoro"
LAVORO E OCCUPAZIONE - ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO - REGIME
SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DI DIVIETI
RELATIVI ALLA DURATA MASSIMA DELL'ORARIO DI LAVORO, DEL LIMITE MASSIMO
DI LAVORO STRAORDINARIO, DEL LIMITE MINIMO DI RIPOSO GIORNALIERO E DEL
LIMITE MINIMO DI RIPOSO SETTIMANALE – QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ
COSTITUZIONALE (art. 18-bis d.lgs 66/2003)
Deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 18-bis,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione
delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti
dell’organizzazione dell’orario di lavoro), nel testo introdotto
dall’art. 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 19 luglio
2004, n. 213 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell’orario di
lavoro). Le sanzioni amministrative di cui all’art. 18-bis del d.lgs. n.
66 del 2003 sono più alte di quelle irrogate nel sistema precedente; e,
trattandosi di un’operazione di puro confronto aritmetico, non
sussistono dubbi interpretativi. Ne discende la fondatezza della
questione di legittimità costituzionale, perché effettivamente sussiste
la violazione del criterio direttivo contenuto nell’art. 2, comma 1,
lettera c), della legge di delega n. 39 del 2002, sicché se ne impongono
l’accoglimento e la conseguente declaratoria di illegittimità
costituzionale delle censurate disposizioni, per violazione dell’art. 76
Cost.
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