mercoledì 25 giugno 2014

IL DISTACCO DEI LAVORATORI SUBORDINATI

l distacco, ex. art. 30 D.lgs. 276/2003, si realizza quando un Datore di Lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Il Lavoratore può svolgere la sua prestazione presso il distaccatario anche solo parzialmente, continuando a svolgere presso il distaccante la restante parte della sua prestazione.
Il distacco è ammesso anche per lavoratori a termine, nel rispetto dei limiti di validità del rapporto (Ris. Int. Min. Lav. 12/04/2005 nr. 387).
Il Datore di Lavoro è tenuto a ...
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