giovedì 19 giugno 2014

IL DIPENDENTE TRASMETTE ATTI AZIENDALI ALL'AVVOCATO? NON E' LICENZIABILE

La trasmissione di atti aziendali da parte del Dipendente all'Avvocato non costituisce giusta causa di licenziamento, nè motivo per perseguire penalmente il Dipendente per divulgazione di segreti aziendali.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione, la quale, con sentenza nr. 5179/2014, ha escluso la "giusta causa" di licenziamento, nel caso in cui il Dipendente abbia "passato" ad un Legale la documentazione aziendale interna per verificare gli estremi di azione legale.
La "giusta causa" è stata esclusa sulla base della considerazione che la trasmissione al Legale di detta documentazione esclude comunque la "divulgazione illegittima" di segreti aziendali, dato che il Legale-Avvocato è munito di garanzie di riservatezza garantite dalla legge e dalle norme deontologiche, e dato che, comunque, l'Avvocato è giuridicamente tenuto ad informare il Cliente (in questo caso, il Dipendente) delle condizioni rispetto a cui la documentazione di terzi può essere utilizzata in condizioni di legittimità.
Questa circostanza può escludere l'elemento oggettivo dell'infrazione, può escludere, cioè, l'offesa al "bene giuridico-segreto aziendale" tutelato ex. art. 624 CP ed ex. art. 2119 Codice Civile.
Incombe, però, sempre, in questi casi, la possibilità che la controparte (Datore di Lavoro) eccepisca contro il Dipendente il dolo di danno/annientamento, ove il medesimo atto, pur legittimo formalmente (come la trasmissione di atti aziendali per consulenza legale) appaia sproporzionato e tale da giustificare un abuso del Dipendente di facoltà e poteri, pur formalmente legittimi.
 

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