mercoledì 7 maggio 2014

IL LICENZIAMENTO A SEGUITO DELLA RIFORMA FORNERO SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE SANZIONI-DA IUS IN ACTION

Segnaliamo un utile contributo riepilogativo relativo al nuovo assetto dell'art. 18 l. 300/1970, a seguito della riforma Monti-Fornero ex. l. 92/2912.
Autore: dr. Matteo Moscioni- Pubblicato nel sito www.iusinaction.it
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La riforma del lavoro, attuata con legge 92/2012, ha introdotto diverse importanti novità sia in materia di licenziamento individuale, modificando gli artt. 6 e 7 della L. 604/66 e l’art. 18 L. 300/70, sia riguardo alle procedure di licenziamento collettivo ex lege 223/91.
Il presente schema, senza soluzione di esaustività, ha lo scopo di orientare il lettore sui diversi regimi sanzionatori in funzione della natura del licenziamento, con particolare riferimento anche alle ipotesi di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 e alla L. 23 luglio 1991, n. 223.

  LICENZIAMENTI INDIVIDUALI NELLE AZIENDE CON PIÙ DI 15 DIPENDENTI

 Caso
Art. 18, comma 1, L. 20 maggio 1970, n. 300
-      Discriminatorio ai sensi dell’art. 3 L. 108/1990;
-      Intimato in concomitanza con il matrimonio o in violazione dei divieti di licenziamento ex art 54 comma 1,6,7 e 9 del D.lgs. 151/2001 (materia di tutela e sostegno della maternità e paternità);
-      Nullo per espressa previsione della legge o per motivo illecito determinante;
-      Orale.
Tutela 
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