Quesito tratto dalla Circolare 09/2014 dell'Agenzia delle Entrate.
D. Nell’ipotesi in cui un soggetto abbia in corso contemporaneamente più rapporti di lavoro che danno diritto al credito, come si devono comportare i sostituti nei confronti del soggetto?
R. Si premette che il riconoscimento del credito da parte dei sostituti d’imposta è previsto dal decreto “in via automatica” e, quindi, deve essere erogato senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari. Nella circolare n. 8/E del 2014 è stato specificato che i lavoratori che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000 derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d’imposta, sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto” (par. 6).
Nei casi in cui un soggetto sia titolare di redditi di lavoro derivanti da più rapporti di lavoro contestuali che isolatamente considerati danno diritto al credito, ma l’importo del reddito complessivamente derivante dai rapporti in essere ecceda quello massimo previsto dal comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR, non sussiste il presupposto per il riconoscimento del credito e il lavoratore è tenuto a comunicare detta circostanza ai sostituti d’imposta. Questi ultimi, sulla base della comunicazione ricevuta, non riconosceranno il credito.
Ad esempio, se un soggetto è titolare di due rapporti di collaborazione, per i quali è previsto un compenso, rispettivamente, di euro12.000 e di euro 18.000, i due sostituti d’imposta devono riconoscere il credito in via automatica. Il lavoratore, tuttavia, sa che sommando il reddito lordo dei due rapporti raggiunge un reddito complessivo di euro 30.000 e non ha diritto al credito. Per effetto di quanto indicato nella circolare, il lavoratore è tenuto comunicare ai due sostituti d’imposta di non aver diritto al credito.
Nella diversa ipotesi in cui l’importo del reddito complessivamente derivante dai rapporti in essere non ecceda quello massimo previsto dal comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR, sussiste il presupposto per il riconoscimento del credito e il lavoratore è tenuto a chiedere a uno dei due sostituti d’imposta di non riconoscere il credito. In tal modo, il credito sarà riconosciuto da un solo sostituto d’imposta.
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