martedì 13 maggio 2014

ARRETRATI DI RETRIBUZIONE E SOMME DA RISARCIMENTO: POSSIBILE LA COMPENSAZIONE?

Quesito:
Sono un Dipendente del settore del Credito. Mi sono licenziato e il mio Datore di Lavoro mi deve alcuni arretrati di retribuzione e liquidazione. La Banca mi ha afferto una transazione, che, però, nel conteggio, riduce gli arretrati di un importo di danno, a causa di un incidente occorso, per mia colpa, durante una trasferta. Posso oppormi a questa pretesa della Banca? Grazie.

Risposta:
La compensazione ex. art. 1235 Codice Civile è ammesso dall'art. 74 CCNL Credito, a titolo di auto-tutela della Banca, ove sussista una "giusta causa", che recita:

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, e qualora sorga contestazione circa la somma spettante al lavoratore/lavoratrice o agli aventi diritto, l'impresa è tenuta a liquidare immediatamente la parte non contestata di tale somma, senza pregiudizio per la parte dei diritti in contestazione. Nel caso di risoluzione per giusta causa da parte dell'impresa, se i fatti che l'hanno determinata hanno provocato danno materiale all'impresa, è possibile operare la compensazione ai sensi dell'art. 1252 cod. civ. tra quanto dovuto al lavoratore/lavoratrice e quanto al medesimo imputabile a titolo di risarcimento.
 


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