NOI L'AVEVAMO DETTO!!!
La certificazione antipedofilia ex. art. 02 D.lgs. 39/2014 non è obbligatoria per l'assunzione della Baby Sitter.
Così ha stabilito il Ministero del Lavoro con la Circolare 09/2014, con la seguente argomentazione:
"... il legislatore ha inteso tutelare i minori quando gli stessi sono fuori dall'ambito familiare".
Diversamente, il legislatore ha ritenuto che nel caso della Baby Sitter, tipico lavoro domestico, siano già i genitori a potersi tutelare, senza necessità degli obblighi di legge:
"[Nell'ambito familiare], il genitore "Datore di Lavoro" può direttamente con maggior efficacia attuare tutte le cautele necessarie nei confronti del bambino/ragazzo".
E' evidente che la famiglia può tutelarsi sorvegliando direttamente la Baby Sitter, ovvero affidandosi alla notorietà dei precedenti (o dell'assenza di precedenti), ovvero ricorrendo a fonti riservate e qualificate. A maggior tranquillità, comunque, nei casi dubbi, come anticipato nel Ns. Blog, è certo consigliabile ricorrere all'autocertificazione dell'assenza di condanne in capo alla Baby Sitter.
Ecco il ns. precedente post: http://costidellavoro.blogspot.it/2014/04/certificato-antipedofilia-dei.html
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