mercoledì 16 aprile 2014

MANCATA VIDIMAZIONE DEL REGISTRO INFORTUNI: QUALI SANZIONI? LE PRECISAZIONI DEL MINISTERO

Quesito:
Con il nuovo Testo Unico sulla Sicurezza, resta sanzionata la mancata vidimazione del registro infortuni? E, se sì, è diffidabile? Grazie.

Risposta:
Dopo anni di interrogativi, dubbi e incertezze, su istanza della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, il Ministero del Lavoro ha precisato che, in caso di mancata vidimazione del Registro Infortuni, continuano ad applicarsi le sanzioni ex. art. 89.03°comma D.lgs. 626/1994.
Trattasi di sanzione amministrativa per l'importo da € 500 a € 3.098,74.
La sanzione pare diffidabile, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 124/2004, alla luce della intrinseca "recuperabilità" e "sanabilità" della condotta omissiva de qua.
In questo caso, posto che la diffida (adempiuta mediante la prova della intervenuta vidimazione del Registro Infortuni) consta di una riduzione della sanzione o nel minimo o in 1/4 della sanzione fissa, il quantum della sanzione si determina in € 500.
 

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