lunedì 24 marzo 2014

I DIRITTI DELLA COLF LICENZIATA DURANTE IL PERIODO DI PREAVVISO

Si coglie l'occasione di ricordare la persistente vigenza di una norma particolare per il lavoro domestico, di sicuro interesse applicativo.
L'art. 16 l. 335/1958 prevede, infatti, che la Colf licenziata, durante il periodo di preavviso (di licenziamento/dimissioni) ha diritto ad almeno 08 ore di permesso settimanale (a richiesta, natuiralmente) per la ricerca di un'altra occupazione. 
Nel silenzio della legge, deve ritenersi che dette ore di permesso siano non retribuite.
Si rilascia detta nota per Vs. utilità nella gestione dei rapporti domestici e nelle comunicazioni con le famiglie che fossero interessate da questa casistica.
 

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