giovedì 6 marzo 2014

AUTO IN USO AI DIPENDENTI- RIEPILOGO DELLE NORME FISCALI PRINCIPALI

I veicoli di proprietà dell'impresa  possono essere concessi in uso ai Dipendenti con modalità diverse (Circ. Min. 48/1998; Circ. Ag. Entr. 47/2008).
A fronte di queste evenienze, possono darsi tre casi:
 
A) Uso esclusivamente personale dell'auto aziendale: si determina fringe benefit in capo al Dipendente (o Amministratore/Co.co.pro.), imponibile, ai fini fiscali (e previdenziali), al "valore normale", al netto delle eventuali somme che il Dipendente corrisponda o si veda trattenere per l'uso del mezzo. Il fringe benefit è deducibile quale costo del lavoro, ai sensi dell'art. 95 DPR 917/1986 (Testo Unico Imposte sui Redditi: TUIR).
B) Uso promiscuo (personale/aziendale):
Si determina fringe benefit parziale, valorizzabile, al fine del reddito di lavoro dipendente/assimilato (imponibile IRPEF, INPS, INAIL) al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, calcolato sulla base del costo km di esercizio desumibile dalle Tabelle Nazionali che l'ACI deve elaborare entro il 30/11 di ciascun anno e comunicare al Ministero delle Finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31/12, con effetto dal periodo di imposta successivo.
Ai fini della deducibilità, ove il mezzo di trasporto sia concesso al Dipendente/Amministratore/Co.co.pro. per la maggior parte del periodo di imposta (metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta), è deducibile il 70% (90% fino al 2012) delle spese relative, senza alcun limite quantitativo.
Se il mezzo di trasporto, è dato in uso promiscuo per un periodo inferiore al suddetto, le spese relative sono deducibili al 20% (40% fino al 2012).
C) Uso aziendale esclusivo: Le relative spese non sono considerate spese per prestazioni di lavoro dipendente/assimilato (fringe benefit), ma costi relativi a beni ammortizzabili, deducibili secondo le regole specifiche, quindi, in genere, nei limiti del 20% (40% fino al 2012) da calcolare su un importo non superiore a € 18.075, 99.
 
 
Nel caso di mezzi acquisiti o ceduti nel corso del periodo di imposta, ai fini della deduzione dei relativi costi, è necessario che gli stessi siano stati dati in uso ai Dipendenti/Amministratore/Co.co.pro, per la maggior parte del periodo di possesso nel corso dell'esercizio. Ai fini del conteggio dell'effettiva durata dell'utilizzo del veicolo da parte del Dipendente/Amministratore/Co.co.pro, non è necessario che questo sia avvenuto in modo continuativo, nè che il veicolo sia stato utilizzato dallo stesso Dipendente/Amministratore/Co.co.pro. (Circ. Min. 48/1998).
 

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