venerdì 21 febbraio 2014

LEGGE DI STABILITA' 2014 E INCENTIVI PER STABILIZZARE RAPPORTI A TERMINE: PROBLEMI DI DIRITTO INTERTEMPORALE



          
  Quesito:
            Rapporti a termine “a cavallo” della “legge di stabilità”. Prendiamo il caso di un rapporto a termine posto in essere al 01/09/2012, successivamente prorogato fino al 31/01/2014. Al 01/02/2014 scatta la trasformazione a tempo indeterminato.
            In forza anche dei vincoli di “irretroattività” incombenti (incontestabilmente sulla disposizione), cosa può recuperare in questo caso il Datore di Lavoro?

            Risposta:
            E’ pacifico che il Datore di Lavoro non possa recuperare tutte le mensilità del contributo di licenziamento da settembre 20112.
            E’ altrettanto pacifico, però, che una “sequenza” contributiva è caduta dopo il 01/01/2014.
            In assenza di chiarimenti ministeriali e INPS, dobbiamo partire da due presupposti: la “tipicità legale” delle prestazioni previdenziali e delle disposizioni di “agevolazioni” (norme tipicamente “di stretto diritto” ex. art. 14 preleggi) e dal principio della “successione delle norme nel tempo” che regola i processi di abrogazione della normativa (art. 15 Preleggi).
            In forza delle regole di cui all’art. 15 Preleggi, l’abrogazione si caratterizza come “evento spartiacque” che delimita l’efficacia di una certa norma nel tempo.
            Ciò posto, la conclusione più coerente pare la seguente.
            Fino al 31/12/2012, lo sgravio del contributo di licenziamento può avvenire nel massimo di 06 mensilità di contribuzione. Successivamente, può essere recuperata (in forza dell’art. 01.135°comma l. 147/2014) la mensilità successiva al 01/01/2014. Quindi, il Datore di Lavoro potrebbe recuperare (tra i due regimi normativi) 06 mensilità + 01 di sgravio.






           

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