martedì 3 dicembre 2013

TRASFERTE NEL COMUNE SEDE DI LAVORO: NON IMPONIBILI SOLO LE SPESE DI TRASPORTO

Quesito:
Abito in un Comune capoluogo di Provincia molto esteso, e sono costretta a prendere il treno per recarmi in trasferta in località distante 50 km. Mi hanno detto che per legge l'Azienda non mi può riconoscere il rimborso della trasferta in questo caso: nemmeno del biglietto ferroviario? Grazie.
 
Risposta:
Dopo la riforma fiscale del 2003, il legislatore ha differenziato il trattamento delle trasferte e il relativo regime impositivo, differenziando i casi di trasferte in Italia, all'estero e, se in Italia, entro o fuori il territorio comunale.
Secondo le nuove disposizioni, le spese di trasferta (per vitto etc.) effettuate entro il territorio comunale costituiscono base imponibile IRPEF (e INPS e INAIL) ex. art. 51.05°comma DPR 917/1986. Non sono, però, imponibili le spese di trasporto, che siano documentate attraverso i necessari giustificativi (es. per il treno, il biglietto ferroviario), a condizione che dal documento risulti il giorno in cui il Dipendente ha svolto la propria attività fuori sede.
 

Nessun commento:

Posta un commento