lunedì 16 dicembre 2013

INVALIDITA' PERMANENTE, QUANDO L'INAIL RISARCISCE IL DANNO BIOLOGICO

Con riferimento agli infortuni sul lavoro, l'INAIL in riferimento alla normativa antecedente alle riforme del 2000, indennizzava (ma non risarciva) il danno patrimoniale (danno emergente, lucro cessante) sia il danno non patrimoniale (in caso di incidenza sulla capacità lavorativa del Lavoratore superiore all'11%) costituito dalla quota di danno biologico incidente sull'attitudine al lavoro (riduzione capacità lavorativa generica, perdita di chanche lavorativa, maggior sforzo per mantenere il proprio standard lavorativo, usura delle forze lavorative di riserva) sia delle sofferenze psichiche e fisiche insite nella lesione della salute.
L'art. 13.02°comma del D.lgs. 23 febbraio 2000 nr. 38 ha introdotto l'indennizzo in capitale per danno biologico per invalidità permanente dal 6% al 15% e la rendita vitalizia composta dalla rendita per danno biologico e dalla rendita per danno patrimoniale per invalidità permanente dal 16% al 100% in applicazione delle Tabelle di cui al dm 12/07/2000 (Tabelle menomazioni, Tabelle indennizzo danno biologico, Tabella coefficienti emanate dal Ministero del Lavoro in attuazione dell'art. 13 D.lgs. 38/2000).
 
 
 

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