mercoledì 4 dicembre 2013

FRINGE BENEFIT- EROGAZIONI LIBERALI DI BENI E SERVIZI

Quesito:
Se il Datore di Lavoro concede "buoni benzina" al Lavoratore Dipendente di Vs. interesse, questi costituiscono "retribuzione in natura" tassabile? Grazie.
 
Risposta:
La corresponsione di "buoni benzina" può essere ricondotta alla casistica di "erogazione liberale" esentasse, se l'importo complessivo è inferiore a € 258.23. Ricordiamo che questa soglia non opera come la classica franchigia: se l'importo effettivo dei "buoni" dovesse essere superiore, ex. art. 51.03°comma DPR 917/1986, l'importo verrebbe completamente attratto ad imponibilità (previdenziale e fiscale).
E' opportuno che tale costo sia naturalmente manifestato nel cedolino paga: ciò consentirà di attrarlo ai fini del bilancio al costo del lavoro. Non necessiterà, quindi, la deduzione della fattura del benzinaio.
E' opportuno che questa iniziativa sia assolutamente e preventivamente sottoposta all'approvazione dello Studio di riferimento per la gestione fiscale dell'Azienda, affinchè possa esprimere ogni opportuno dubbio, specificamente riferito alla gestione di impresa.
 

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