venerdì 15 novembre 2013

NIENTE SGRAVI PER SOSTITUZIONI DI MATERNITA' SE LA SOSTITUZIONE NON E' EFFETTIVA

Quesito:
Ho assunto una Dipendente a termine per sostituirne un'altra assente per maternità, avvalendomi dei relativi benefici INPS. Mi trovo in un periodo di riduzione del lavoro. Visto che la Dipendente resta in maternità 05 mesi, e visto che la mia Azienda si trova ad attraversare un momento di crisi, posso sospendere il rapporto a termine per un periodo di 1 mese-1 mese e mezzo in cui posso programmare l'assenza di lavoro? In questo caso, perdo il diritto ai benefici dell'INPS? Grazie.
 
Risposta:
Per rispondere a questa domanda, abbiamo bisogno di inquadrare la nozione di "assunzione a termine sostitutiva della Lavoratrice madre" cui l'art. 04 D.lgs. 151/2001 subordina la concessione dello sgravio del 50% alle Aziende con meno di 20 Dipendenti.
Le "assunzioni sostitutive" sono quelle che sono programmate fin dall'inizio per far fronte alla sostituzione di personale assente per maternità. L'inserimento di sequenze intermedie, come sospensioni per crisi, determinano anomalie nella contrattualistica, tali da intorbidare il requisito che il D.lgs. 368/2001 nomina come "specificazione dei motivi dell'asunzione a termine", da intorbidare, cioè, il quadro della "programmazione gestionale" per cui è stato stipulato il contratto a termine e da rendere inattuale la sostituzione di maternità (salvo il Datore riesca a provare casi di conclamata "forza maggiore": terremoti etc.).
Questa circostanza può bastare a legittimare nell'INPS la revoca del beneficio contributivo e l'applicazione delle aliquote contributive normali.
Non è automatica, però, la conversione del rapporto a termine a tempo determinato: il fatto che la ragione "sostitutiva" non regga, ciò non esclude che il rapporto a termine possa giustificarsi per altra valida causale tecnica e gestionale concomitante.
 

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