martedì 26 novembre 2013

INCENTIVO ALL'ESODO NON SOGGETTO A CONTRIBUTI INPS: A QUALI CONDIZIONI?

Quesito:
Dopo lunga trattativa, la mia Azienda è riuscita a "liberarsi" di un Dipendente, riconoscendogli un incentivo all'esodo che andrà in parte a finanziare un piano di prosecuzione volontaria di contributi INPS, dato che l'interessato tra poco maturerà il diritto a pensione. Tale incentivo rientra, secondo Lei, tra quelli esenti da contribuzione INPS ex. art. 12 l. 153/1969? Grazie.

Risposta:
L'art. 12 l. 153/1969 (come da Circolare INPS 326/1997) riconosce l'esenzione da contributi INPS alle somme di "incentivo all'esodo" accordate dall'Azienda al Dipendente per favorire la risoluzione di rapporti di lavoro subordinato coperti dal regime della stabilità. Questa "stabilità" è intesa in senso abbastanza largo dalla Circolare INPS nominata, ricomprendendo anche le Aziende con meno di 15 Dipendenti, coperte dalla legge 604/1966 limitativa dei licenziamenti nel segno della cd "tutela obbligatoria". Evidentemente, se la Sua Azienda vi ricade (non abbiamo motivi per ritenere il contrario), essa potrà beneficiare dell'esenzione dei contributi INPS nei termini di cui alla Circolare.

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