mercoledì 2 ottobre 2013

LICENZIAMENTO PER CAMBIO APPALTO E INCREMENTO OCCUPAZIONALE- QUALI RIFLESSI AI FINI DELL'AGEVOLAZIONE UNDER 30 ART. 01 DL 76/2013

Quesito:
Vi pongo un quesito, per quanto riguarda il computo della base occupazionale di cui al Decreto Lavoro 76/2013 convertito in legge ad agosto (confronto tra, media dei 12 mesi precedenti all'assunzione ed il mese dell'assunzione agevolata), le assunzioni e i licenziamenti derivanti dal passaggio di appalto ex art. 4 CCNL Multiservizi/Servizi integrati, vanno considerati oppure no? Preciso che il CCNL stabilisce che le assunzioni delle Aziende appaltatrici subentranti non costituiscono “occupazione aggiuntiva”.
Grazie.

Risposta:
La risposta va trovata all’interno dell’art. 01 DL 76/2013 e non pare proprio rilevare la contrattazione collettiva, se (come nel caso specifico) non richiamata ai fini delle disposizioni sull’incremento occupazionale.
Al riguardo, la Circolare INPS 111/2013, nel considerare i “periodi neutri”, ossia ininfluenti ai fini dell’incremento occupazionale, non considera i “Licenziamenti per cambio appalti” (vedi Allegato 5). Questo porta con sé la conclusione che licenziamenti e assunzioni, ai fini degli effetti sull’incremento occupazionale, vanno gestiti secondo i principi generali. Pertanto, per l’Azienda subentrante tali lavoratori, una volta assunti, potranno essere imputati ad incremento ad incremento occupazionale; i licenziamenti, non essendo “neutri”, andranno conteggiati in diminuzione per l’Azienda appaltatrice “cessante”. A margine, è opportuno chiarire che tale procedura, creando un “titolo di prelazione” per l’assunzione dei lavoratori in appalto per l’Azienda subentrante, rientra tra le ipotesi ex. art. 04.12°comma lett.a) che escludono questa tipologia di lavoratori dai soggetti agevolabili, in quanto la loro assunzione è vincolata da disposizione collettiva.

Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara


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