giovedì 31 ottobre 2013

CONCILIAZIONE DTL EX ART. 07 L 604/1966: IL "RUOLO ATTIVO" DELLA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE

Quesito:
Che cosa intendono le disposizioni del Ministero del Lavoro che parlano di "ruolo attivo" della Commissione DTL di conciliazione per le procedure ex. art. 07 l. 604/1966?
 
Risposta:
E' da escludersi che tale "ruolo attivo" possa implicare la potestà della Commissione di attribuire torti o ragioni ufficiali (prerogativa tipica del potere giudiziario).
Con tale espressione, più realisticamente e puntualmente, si allude ad una generale ruolo di facilitare soluzioni conciliative delle posizioni di Datore di Lavoro e Lavoratore. In nome di questa funzione facilitatoria, la Commissione è autorizzata a sottoporre al Datore di Lavoro che intende licenziare soluzioni alternative come la riduzione a tempo parziale, il distacco, il demansionamento temporaneo etc. E' escluso che la Commissione possa attuare una "conciliazione aggiudicativa", ossia proponendo formalmente e d'autorità una proposta di accordo per risolvere la controversia. Tale responsabilità ultima resta alle Parti.
 

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