mercoledì 21 agosto 2013

LAVORO A CHIAMATA, NOVITA' PER TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI

Due le fondamentali novità del DL Lavoro dopo la conversione in legge avvenuta il 07 agosto 2013 per il lavoro a chiamata:

- La disposizione ex. art. 34.02°comma D.lgs. 276/2003, novellata dal DL, e che, nell'originaria versione del DL prevedeva il tetto delle 400 giornate in tre anni per l'effettuazione delle prestazioni a chiamata, per espressa disposizione del DL Lavoro non si applica ai settori del Turismo, Pubblici Esercizi e Spettacolo;
-La disposizione ex. art. 35 D.lgs. 276/2003 era stata modificata dal DL lavoro nel senso che le sanzioni amministrative da mancata comunicazione della chiamata non sarebbero state applicate, qualora dagli adempimenti previdenziali assolti, fosse emersa la chiara volontà del Datore di Lavoro di non occultare il rapporto di lavoro. Questo inciso è stato cancellato in sede di conversione: ora, la sanzione de qua continua ad applicarsi nella stessa forma antecedente il 28/06/2013.
A breve giro di posta usciremo con i necessari aggiornamenti.

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