Sul "lavoro accessorio", il DL Letta-Giovannini ha disposto alcune piccole novità nell’art. 7, comma 2, ma alle lettere e) ed f).
Esse riguardano:
a) l’art. 70, comma 1, del D.L.vo n. 276/2003 con l’eliminazione delle parole “di natura meramente
occasionale”. Ciò risolve alcune diatribe interpretative circa l’occasionalità: in altre parole, rimane
quale unico parametro di riferimento per tali prestazioni il limite dei 5.000 euro complessivi (netti,
secondo una vecchia interpretazione dell’INPS), riferiti al lavoratore per alla totalità dei www.dplmodena.it 9
committenti nell’anno solare (sono 3.000 per l’anno 2013 per i titolari di prestazioni integrative e di
sostegno al reddito) e ai 2.000 euro per i singoli datori di lavoro committenti, con un discorso,
relativamente diverso (che resta uguale al passato) nel settore agricolo con la distinzione in favore
degli agricoltori con redditi minimi;
b) L’art. 72, comma 4 – bis di nuova introduzione prevede che con D.M. del Ministro del Lavoro siano
disciplinate le condizioni (comprese le modalità e gli importi dei “voucher” orari per le prestazioni
di lavoro accessorio rese da soggetti con disabilità, in stato di detenzione, di tossicodipendenza o
fruitori di ammortizzatori sociali, nell’ambito di progetti promossi da Amministrazioni Pubbliche.
Questo lo stato della normativa al 05/07/2013.
A cura dello Studio Francesco Landi di Ferrara,
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