venerdì 24 maggio 2013

LAVORO INTERMITTENTE, LE SANZIONI SECONDO IL "VADEMECUM"


Quesito:
Ho subìto una sanzione per mancata applicazione delle disposizioni sulla comunicazione alla DTL dei lavoratori intermittenti per un certo numero di giornate di lavoro non ritenute regolari, in riferimento all'impiego di un cameriere a chiamata.
L'Ispettorato del Lavoro mi ha sanzionato imponendomi di sanzione € 8.000.
E' corretta questa sanzione? Posso io impugnarla?

Risposta:
Da quello che mi risulta, l'Ispettorato ha fatto applicazione dell'art. 16 l. 689/1981, che impone la determinazione della sanzione nella quota pari ad 1/3 del massimo edittale o se più favorevole pari al doppio del minimo (soluzione obbligata stante la preclusione nel caso di specie dell'applicazione della diffida ex. art. 13 D.lgs. 124/2004 e delle specifiche modalità lì indicate delle sanzioni).
Nella Circolare 20/2012, il Ministero aveva imposto l'applicabilità della sanzione per giornate.
Questo orientamento, però, è stato smentito nel Vademecum, dove il Ministero ha ritenuto la sanzione applicabile "per giornata".
La invitiamo a chiedere alla DTL una verifica della sanzione, secondo le nuove disposizioni.

Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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