venerdì 10 maggio 2013

LA SUCCESSIONE DEI CONTRATTI A TERMINE: SU DEROGA, POSSIBILE IL RITORNO A TERMINI DI INTERRUZIONE PIU' BREVI


Quesito:
Siamo un Centro Servizi Amministrativi Privato, che applica il CCNL Terziario.
Il periodo di maternità programmato è dal 18/03/2013 al 16/12/2013, la cui sostituzione è coperta da assunzione a termine dal 18/03/2013 al 20/09/2013.
Dal 13/05/2013 al 20/09/2013, assumeremo una Dipendente per stagione estiva. Possiamo utilizzare questa persona per un'assunzione a termine che decorra subito dal 21/09/2013 (fino al 16/12/2013) per coprire la maternità? Ovvero cadiamo nei periodi di interruzione fissati dalla legge? Grazie

Risposta:
In merito alle ipotizzate assunzioni a tempo determinato, siamo a precisarLe  che, tra l'assunzione a termine e l'altra di uno stesso Lavoratore con stesso Datore di Lavoro, devono comunque essere osservati sempre i termini di interruzione di legge (per evitare la trasformazione forzosa a tempo indeterminato), indipendentemente dalla causale giustificativa di assunzione che si intende adottare (es. assunzione in sostituzione di maternità seguita da assunzione "stagionale").
Con riguardo ai tempi di interruzione, occorre osservare che la l. 134/2012 ha previsto forme di deroghe ai (punitivi) termini di 60-90 gg. inizialmente previsti dalla l. 92/2012: i contratti collettivi, cioè, sono abilitati a ripristinare i termini previgenti di interruzione (20 gg. per rapporti inferiori a 06 mesi; 30 gg. per rapporti superiori a 06 mesi).
Questa possibilità è ammessa per il settore Commercio (vedi accordo ConfCommercio del 19/12/2012. Vai allinkhttp://www.confcommercio.an.it/4671/relazioni-sindacali/terziario-accordo-successione-contratti-a-termine/).


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