venerdì 17 maggio 2013

LA CONSERVAZIONE DELLE STAMPE DEI MODELLI UNILAV


Quesito:
Sono una Segretaria di un Consulente del Lavoro. In Ufficio, produciamo sempre le stampe delle Comunicazioni UNILAV: mi chiedo quanto dobbiamo conservarle? Ho letto da qualche parte che per l'UNILAV non sussiste l'obbligo di conservazione decennale; la cosa evidentemente è interessante per me, poichè se è possibile liberare l'Ufficio da carte inutili ...
Lei cosa mi dice?

Risposta:
Effettivamente, sull'UNILAV il legislatore nulla dispone quanto ad obblighi di conservazione e certo questa documentazione non è assimilabile a quella ex. art. 2220 Codice Civile che impone la conservazione decennale. Il silenzio da parte del legislatore è logico: non ha molto senso imporre la conservazione di copie di atti che sono recuperabili in ogni momento presso l'Archivio informatico del Centro per l'Impiego. Se l'informatica nella PA serve a qualcosa...
Va comunque precisato che la conservazione è certamente utile a fini civilistici, come prova "cartacea" che lo Studio di Consulenza ha eseguito diligentemente l'incarico. A questi fini, l'atto costituisce "prova documentale" utile, opponibile al Cliente in caso di contestazione, nel termine quinquennale di prescrizione (valutato prudentemente in relazione ai termini relativi agli accertamenti amministrativi, fiscali, contributivi).

Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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