Quesito:
Sono Titolare di Studio Professionale e nel 2011 ho ottemperato alla stipula di accordo sindacale "interno" (sottoscritto da CGIL, CISL, UIL) per far fruire alle mie Lavoratrici i benefici della detassazione per voci di produttività. Questo accordo prevedeva l'imputazione quale "premio" di produzione della quota retributiva oraria del Permesso per riduzione d'orario arretrato e non goduto al 31/07 dell'anno successivo di maturazione. Come devo considerare questa voce con il nuovo DPCM sulla detassazione? Grazie.
Risposta:
Innanzitutto, se l'accordo è vigente e non scaduto o comunque cessato per altri motivi (es. denuncia), esso è da considerarsi rilevante anche ai fini della detassazione 2013, purchè depositato alla DTL entro 30 gg. dall'entrata in vigore del DPCM, ovvero fino al 02/05 pv (anche se, per la verità, non è chiaro se ci siano sanzioni per depositi "tardivi"). Al momento del deposito, il Datore deve rilasciare l'autodichiarazione (non è chiaro se sia una dichiarazione semplice o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che, però, noi raccomandiamo, date le abitudini, decisamente malfidenti della PA) dove attesta la conformità delle voci di produttività oggetto dell'accordo ai crismi del DPCM. E il ROL "monetizzato" in busta paga costituisce senza possibilità di dubbio e contestazione una voce "incentivante", perchè il Lavoratore (nel pieno della sua disponibilità negoziale, il ROL non è inderogabile) ha rinunciato ad una quota di riposi teoricamente spettantegli per incrementare la propria disponibilità al lavoro. In questo senso, appare abbastanza lineare e "facile" la riconduzione di tale voci a quelle detassabili, secondo la Circolare Min. Lav. 15/2013, che determinino "prestazioni lavorative aggiuntive rispetto al contratto collettivo di categoria".
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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