martedì 26 marzo 2013

CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO: RIMESSIONE IN TERMINI PER I LICENZIAMENTI AVVENUTI TRA GENNAIO E MARZO 2013

Quesito:
Ho licenziato la mia Dipendente al 30/01/2013. Ho chiesto al mio Consulente del Lavoro come comportarmi rispetto alla nuova "tassa sui licenziamenti" e lui mi ha detto di aspettare perchè l'INPS non aveva emanato le istruzioni. Corro il rischio di pagare sanzioni e interessi per ritardo?

Risposte:
Per i licenziamenti avvenuti dopo l'01/01/2013, per i quali era scattato l'obbligo per i Datori di contribuire al cd "contributo di licenziamento" per il finanziamento dell'ASpI (art. 02.31°comma l. 92/2012), la Circolare INPS 44/2013 ha stabilito:


"In sede di prima applicazione della norma, in relazione alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nei periodo di paga da “gennaio a marzo 2013”, il versamento del contributo ex articolo 2, c. 31 della legge 92/2012 potrà essere effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare".

Quindi, per i casi come il Suo la scadenza è fissata al 16 aprile 2013, senza sanzioni, nè interessi.

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