
Abbiamo intenzione di proporre un breve quesito per chiedere se sia o meno applicabile (ad un'attenta valutazione del testo legislativo l. 92/2012) la nuova disciplina "limitativa" delle dimissioni alle categorie di lavoratori per i quali vige il regime della libera recedibilità in caso di licenziamenti, ossia per
a) Lavoratori in prova;
b) Lavoratori Domestici;
c) Dirigenti;
d) Lavoratori in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiata.
Il quesito ricalca dubbi e argomentazioni recentissimamente espresse per gli apprendisti.
Ci appare, infatti, strano e contraddittorio che il legislatore abbia vincolato le dimissioni, senza vincolare il licenziamento. Di solito, le due limitazioni procedono insieme e l'una, rafforza l'altra (vedi legislazione sulle lavoratrici in maternità). In questi casi, è la legge a consentire al Datore la più libera recedibilità, cosìcchè il Datore, in questo caso, può ottenere direttamente e per le vie dirette ciò che, in caso di disciplina limitativa, ottiene per le vie traverse ("disfarsi" del Dipendente), ricorrendo allo stratagemma delle "dimissioni in bianco". E' plateale che in queste circostanze la disciplina limitativa delle dimissioni non riveste significato alcuno, perchè non esiste a monte una disciplina limitativa dei licenziamenti, rispetto a cui le dimissioni potrebbero assumere valenza anti-elusiva.
Insomma, delle due l'una: o il licenziamento è libero e allora le dimissioni sono libere, o il licenziamento è vincolato e allora le dimissioni sono vincolate: tertium non datur! Anche perchè non vi è chi non veda come sarebbe troppo facile per il Dipendente (per esempio, con dimissioni "finte" poi revocate) vincolare la sua presenza al lavoro in spregio alla legge che in questi casi garantisce al Datore la rapida espulsione del Dipendente ... "sgradito"!
Il disallineamento, la disarmonia (non composta nemmeno in sede di Circolare 18/2012) è grave e necessita un chiarimento ministeriale ufficiale.
Dr. Giorgio Frabetti,
Consulente d'Azienda in Ferrara
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