sabato 7 luglio 2012

DOSSIER MONTI-FORNERO: IL LAVORO A CHIAMATA, DIRITTO TRANSITORIO (03)


Qualche nota sul diritto transitorio dei rapporti "a chiamata" in un settore molto interessato come i Pubblici Esercizi, di cui all'art. 07.02° l. 92/2012 (Monti-Fornero).
In ogni caso, i rapporti di lavoro "a chiamata" in essere alla data di entrata in vigore della legge (18/7/2012) dovranno cessare al 18/7/2013: la disposizione pare interpretabile nel senso che i rapporti a chiamata devono comunque esaurirsi: se a tempo indeterminato, dovranno cessare entro un anno, ma se sono a tempo determinato anche prima, ossia non sono rinnovabili (ma sul punto, ci riserviamo ulteriori chiarimenti). Prima del 18/07/2012, restano stipulabili rapporti a chiamata secondo la previgente normativa, con la riserva di cessarli secondo le tempistiche di legge. Sconsigliamo però di procedere a questa modalità (se non c'è necessità evidente), laddove il rapporto a chiamata venga ad inserirsi in modalità organizzative comunque anomale e stravaganti, tali da dimostrare carente base imponibile: perchè se è vero che le restrizioni alla contrattualistica "a chiamata" si applicano dal 18/07 pv, è comunque altrettanto vero che nessun limite è dato a INPS, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza di contestare nel lavoro a chiamata le anomali manifestazioni di base imponibili! Valutazione per altro possibile, a prescindere dalla riforma Monti-Fornero!
Evidentemente urge attenta valutazione caso per caso.

Studio CDL Francesco Landi, Consulente del Lavoro in Ferrara

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