sabato 7 luglio 2012

DOSSIER MONTI FORNERO: I FINTI "LAVORATORI AUTONOMI" IN EDILIZIA 06

Se per le professioni "intellettuali" la ineffabile disciplina delle "finte Partite IVA" suscita dibattiti e controversie infinite, meno problematica è la sorte delle "finte Collaborazioni" in Edilizia, dove gli organi ispettivi del Ministero del Lavoro da sempre hanno collaudato metodi accertativi relativamente sicuri.
La Circolare 16/2012 (Min. Lav.) uscita in questi giorni consolida questa prassi ispettiva, e in qualche modo la addita come "modello" per ispezioni future in questo ambito.

In questo senso, la "stretta" sulle cd "finte Partite IVA" viene anticipata dal Ministero del lavoro sull'entrata in vigore della legge per talune tipologie di pseudo-Collaboratori Artigiani che operano nell'esercizio di queste attività:

a) Manovalanza;
b) Muratura;
c) Carpenteria;
d) Rimozione Amianto;
e) Posizionamento di ferri e ponti;
f) Addetti a macchine edili fornite dall'impresa Committente o Appaltatore.

In particolare, il Ministero ritiene che tutte le prestazioni così svolte durante l'esecuzione di opere strutturali di manufatti, essenzialmente connesse a fasi di sbancamento, costruzione delle fondamenta, di opere in cemento armato e di strutture di elevazione in genere. In queste fasi, rileva il Ministero la "falsità" del lavoro autonomo è attestabile dalla circostanza che in cantiere sia adottato il "cronoprogramma" o altro dispositivo similare di misurazione del tempo di lavoro, incompatibili con il regime di "autonomia" ex. art. 2222 del Codice Civile.
Tale prova è superabile dalla circostanza che i Lavoratori che concorrano a tale mansioni e non formalmente riferibili all'Appalatore principale siano Imprenditori Individuali, Artigiani comunque in possesso di un'adeguata organizzazione "aziendale" propria da far fronte a tali mansioni. Disposizione comunque che si presta a problemi applicativi, non solo per l'ampia discrezionalità valutativa dell'Ispettore (che qui sconfina con valutazioni commercialistiche, più affini al bagaglio conoscitivo della Guardia di Finanza o dell'Agenzia delle Entrate), ma per l'interferenza delle disposizioni della Monti-Fornero (cosa succede, ad esempio, se si riscontra che l'impresa è sì patrimonializzata, ma è mono-committente? Si applica la disciplina dell'interposizione di manodopera o la nuova disciplina sulle "finte Partite IVA"? Un bel problema ...).
In nessun caso, però, scatta la presunzione se le stesse attività siano svolte in sede di completamento dell'opera, in sede di rifinitura o di installazione dell'impiantistica (lavori idraulici, elettrici, posa in opera dei rivestimenti).
Affinchè le Ispezioni non divengano un pericoloso "terno al lotto", si invitano le Aziende a ristrutturare la propria contrattualistica di cantiere in modo adeguato, calibrando le "collaborazioni marginali o specialistiche" o "internalizzandole" (ossia affidandole a proprio personale), o "esternalizzandole" ad altre imprese (evidentemente "vere") tramite appalti di servizi.

Studio CDL Francesco Landi, Consulente del Lavoro in Ferrara

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