mercoledì 16 maggio 2012

ATTENZIONE: COMPLESSITA' IN VISTA PER IL NUOVO APPRENDISTATO ARTIGIANO


La nuova disciplina dell'apprendistato professionalizzante (o "contratto di mestiere" a partire dal 25/04/2012) è stata recepita nel settore Artigiano, in forza dell'accordo confederale dedicato del 26/04.
Con questo contributo, si intende cogliere l'occasione per segnalare significativi margini di complessità applicativa in punto di contrattualistica, a causa del complesso sistema di "ritaglio" e di "taglia e cuci" tra vecchia e nuova disciplina realizzato dall'intesa del 26/04.
Durata e retribuzione, per esempio, sono esplicitamente regolati, almeno per il settore più rappresentativo, il settore Metalmeccanico, con riferimento al previgente CCNL 16/06/2011, la cui efficacia, limitatamente all'apprendistato, è cessata al 25/04 us.
Problematica è l'individuazione dei "profili formativi": non essendo più dirimente il riferimento al Sistema Regionale delle Qualifiche (per l'intervenuta abrogazione della l.r. 17/2005), e non essendo chiarissima la disciplina dell'intesa che richiama (ma in modo molto sciatto e generico) la disciplina su non ben precisati "profili formativi" del CCNL.
Stando all'interpretazione letterale più attendibile dell'art. 07.07°comma del TU, per i profili formativi, occorre fare riferimento al medesimo CCNL 16/06/2011.
In forza dell'intesa, gli apprendistati aventi le durate superiori sono tutte allineate alla durata massima dei 05 anni.
Altra criticità è costituita dal part time.
Nel settore Metalmeccanica Artigianato non si dichiara alcun orario minimo contrattuale per la stipula dell'apprendistato. Ma se l'intesa tace, la stessa ma ne permette comunque l'individuazione in via trasversale. E' previsto, infatti, l'obbligo di un minimo di 80 ore di formazione totale, comprensive della formazione nella normativa della Sicurezza; è quindi credibile che ciò obblighi alla programmazione di un orario compatibile, ad esempio 24 h minime settimanali. Si noti, però, che la medesima intesa nulla dice (a differenza dell'apprendistato negli Studi Prof.) circa la sussistenza di eventuali step intermedi di documentazione della formazione (obblighi di verifica periodica, anticipazioni, posticipazioni di formazione), limitandosi a permettere che della formazione il Datore possa dare attestazione  tramite apposita auto-dichiarazione.
Prima che siano gli organi ispettivi a entrare nel merito e a dare disposizione ai sensi del nuovo potere ex. art. 14 D.lgs. 124/2004 (con conseguenze imprevedibili), è bene che questi step si affermino come "buona prassi negoziale", per incrementare ulteriormente la solidità e la credibilità del rapporto di apprendistato.
Assai fumosa è l'identità del Tutor.
Non si possono comunque nutrire dubbi sulla circostanza che l'accordo interconfederale sul punto adotti un atteggiamento dilatorio e interlocutorio, nulla disponendo e attendendo la disciplina del CCNL. Con la copertura comunque dell'art. 07.07°comma seconda parte, è possibile ritenere traslate nel nuovo rapporto di apprendistato (almeno per il settore Metalmeccanica Artigiani) le disposizioni del Dm 28/02/2000 (nella versione vigente al 25/04/2012), permettendo così nelle imprese con meno di 15 Dipendenti che tutor possa essere anche il Titolare o un familiare coadiuvante: circostanza comunque evidenziata nella bozza di PFI allegata all'intesa.
L'accordo sull'apprendistato si applica anche alle imprese artigiane dei settori privi di specifica copertura contrattuale.
A margine, si ricorda che la disciplina dell'apprendistato prevista dall'intesa perderà di efficacia al 31/12/2012, se frattanto non sarà stata recepita nei CCNL di settore.


Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro in Ferrara
(con la collaborazione del Dr. Giorgio Frabetti, Consulente d'Azienda in Ferrara)

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