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giovedì 28 gennaio 2016

MAI ESONERO INPS "RENZI" ALLA "REGOLARIZZAZIONE" A TEMPO INDETERMINATO DEL "LAVORO NERO"

Pur nelle fisiologiche incertezze derivanti dalla recentissima entrata in vigore dell’esonero “Renzi” INPS-Edizione 2016, un caso appare di certa e immediata soluzione. E’ certamente precluso l’accesso allo “sgravio INPS Renzi”-Edizione 2016 (art.1.178 ss. comma l. 208/2015) al Datore di Lavoro che “stabilizzi” il Dipendente, a seguito di “regolarizzazione” imposta da Verbale DTL, INPS etc. con il quale sia stato accertato e contestato il “lavoro sommerso”.
Sul punto, si è espresso in modo chiaro ed inequivoco il Ministero del Lavoro con Circolare 26/2015 (richiamata, parzialmente, nell’Interpello 2/2016).
Ecco il passaggio di interesse:

Va subito chiarito che la stipulazione di tali contratti è sottratta, evidentemente, alle eventuali connesse agevolazioni già previste dalla vigente disciplina (prima fra tutte quella di cui all'art. 1, commi 118 e 119, della L. n. 190/2014), attesa peraltro la violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 che subordina l'accesso ad eventuali benefici "normativi e contributivi" anche al rispetto degli "altri obblighi di legge".

Il richiamo alla norma ex. art. 1.1175°comma l. 296/06 vale certamente anche nel vigore della nuova legge di stabilità. A disposizione per aggiornamenti

martedì 26 gennaio 2016

OMESSO VERSAMENTO RITENUTE INPS: DEPENALIZZAZIONE VALIDA ANCHE PER LAVORATORI AGRICOLI E COCOCO

Una brevissima nota per precisare, ad integrazione del post ieri pubblicato, che le le modifiche all’art. 2.1bis DL 463/83 (conv. in l. 638/83) si estendono automaticamente anche ai “lavoratori agricoli” (in forza del rinvio contenuto nell’art. 1.1172°comma l. 296/2006) e ai “collaboratori coordinati e continuativi” che versano alla Gestione Separata INPS (in forza del rinvio contenuto nell’art. 39 l. 183/2010).
A disposizione per approfondimenti

lunedì 25 gennaio 2016

OMESSO VERSAMENTO RITENUTE CONTRIBUTIVE: NON PIÙ REATO FINO A 10.000. (Art. 3 dlgs 8/2016)

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale 17 del 22/1/2015) l’atteso Decreto di “depenalizzazione” (D.lgs. 8/2016) con cui è stato disposto (dopo un’ondivaga e discussa giurisprudenza) la “depenalizzazione” dell’omesso versamento contributivo (INPS, tipicamente) per importi pari o inferiori a € 10.000 (è questa la soglia che pare definita, stando all’attuale edizione della legge, se non dovessero sopravvenire errate corrige da parte della Gazzetta)

“L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non e' punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.”*

*Dal sito web della Gazzetta Ufficiale: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-01-22&atto.codiceRedazionale=16G00011&elenco30giorni=false
L’articolo sostituisce l'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. L’entrata in vigore è prevista per il prossimo 6/2.
Ma che ne è degli illeciti penali già contestati prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 8/2016?
In primo luogo, l’entrata in vigore delle nuove disposizioni comporterà l’automatica estinzione dei reati di “omesso versamento di contributi INPS” di importi pari o inferiori a € 10.000, con effetti retroattivi. Nessun effetto dovrebbe, però, spiegarsi sui reati già estinti, all’entrata in vigore della legge, in forza di spontaneo versamento ai sensi dell’art. 2.1bis. secondo periodo DL 463/83 (conv. in l. 638/1983).
In secondo luogo, con l’entrata in vigore del D.lgs., l’omissione contributiva fino a € 10.000 viene “derubricata” a illecito amministrativo.
Anche per le omissioni contributive punite esclusivamente in via amministrativa, lo spontaneo, anche se tardivo, pagamento delle contribuzioni evase entro 90 gg. dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione, determina l’estinzione dell’illecito.

Trasmissione degli atti giudiziari alla “Autorità Amministrativa Competente”:
Per evitare vuoti applicativi (Cass. pen., Sez. un., 29.3.2012, dep. 28.6.2012, n. 25457), l’art. 9 dispone la trasmissione degli atti all’Autorità amministrativa competente per l’irrogazione delle sanzioni secondo la procedura che qui di seguito si riporta.

Art. 9 Trasmissione degli atti all'autorita' amministrativa
1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorita' giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorita' amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non e' stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti e' disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento gia' iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando e' stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e' previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
4. L'autorita' amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato e' ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla meta' della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.

Per l’individuazione della Autorità Amministrativa competente, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all’art. 35.2°comma l. 689/1981:

Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.

In questo senso, l’Autorità Amministrativa cui dovranno essere trasmessi gli atti per “omissioni contributive pari o inferiori a € 10.000” (già costituenti reato) è individuabile, per lo più, nell’INPS.
A disposizione per approfondimenti

venerdì 22 gennaio 2016

DETASSAZIONE PREMI DI PRODUZIONE EDIZIONE 2016: ASPETTANDO I DECRETI ATTUATIVI ...

La legge di stabilità mira a reintrodurre (dopo lo stop degli ultimi anni) la tassazione al 10% dei premi di risultato, ritoccando gli importi reddituali e imponibili, e introduce un’importante detassazione totale a fronte della fruizione da parte del Dipendente di alcune fondamentali prestazioni di Welfare Aziendale (come istruzione, contributi a Casse Assistenziali, previdenza complementare che diventano benefit non più imponibili).
L’imposta sostitutiva IRPEF (e relative addizionali comunali e regionali) si applica entro il limite di € 2.000 lordi (€ 2.500 lordi per imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro).
Il Datore applica la detassazione immediatamente, senza necessaria istanza del Dipendente, salvo comunque rinuncia da parte di questi, che deve essere redatta per iscritto.
La detassazione potrà essere applicata entro i € 50.000 lordi di reddito di lavoro dipendente nell’anno precedente. La detassazione si applica solo per il settore privato.
Per il momento, è prematuro andare oltre questo annuncio, dato che il comma 188 dell’art. 1 della legge di stabilità, rimette ad un apposito decreto ministeriale del Ministero del Lavoro (emanato di concerto con il Ministero dell’Economia), l’attuazione di dette misure entro 60 gg. dall’entrata in vigore della legge (più o meno verso il 1/3/169, ma, si sa, i termini di attuazione delle norme di legge sono sempre … ordinatori!). Ecco cosa dispone la norma di interesse:

188. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 182 nonché le modalità attuative delle previsioni contenute nei commi da 182 a 191 [nero e corsivo nostro], compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 189. Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 187.

La norma è formulata in modo tale da investire nel raggio dei decreti attuativi ogni aspetto della disciplina sulla detassazione (vedi inciso in grassetto e in corsivo): se non interverrà diversa interpretazione ministeriale, non si vede quali margini ci siano per ritenere tali disposizioni immediatamente applicative.
Su questa valutazione, pare assestata anche la Fondazione Studi CDL nella Circolare 1/2016, a commento della legge di Stabilità 2016 (pag. 30).

giovedì 21 gennaio 2016

ESONERO INPS "RENZI" (EDIZIONE 2016): QUALE SORTE PER LE CIRCOLARI INPS 17-178/2015?

Solo alcune brevi note per ricordare che lo sgravio contributivo previsto per tutte le assunzioni a tempo indeterminato nel settore privato, non agricolo, è stato prorogato anche nell’anno 2016 dalla legge di stabilità 2016 (art. 1.178 commi e ss.).
A differenza dell’omologo sgravio del 2015, sarà riconosciuto non oltre i 24 mesi (in luogo dei precedenti 36). La copertura riguarderà il 40% dei] contributi INPS c/az. e comunque non superiori a € 3.250 su base annua.
Il comma 181 introduce una disposizione speciale per l’ipotesi del ‘cambio appalti’. Il Datore di Lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto, e che assume, ancorchè in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge e di CCNL, un lavoratore per il quale il Datore di Lavoro cessante fruisce dell’esonero contributivo di cui ai commi 178 o 179, preserva il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il Datore di Lavoro cessante.
Molti, nella pubblicistica e nel web, si chiedono se, al fine della fruizione dell’esonero INPS “Renzi” edizione 2016, si possa fare riferimento alle istruzioni impartite dall’INPS con le note Circolari 17/2015 e 178/2015.
Naturalmente, sul punto, siamo a raccomandare la massima prudenza: le Circolari, infatti, non costituiscono fonti del diritto; l’interpretazione autentica delle leggi può discendere solo dal Giudice o, al limite, dal legislatore medesimo con leggi non a caso denominate di “interpretazione autentica”, mai da atti interpretativi della PA. Questo non significa che le interpretazioni espresse dalla PA non debbano, in certi casi, essere presi in considerazione come particolarmente “autorevoli” (vuoi per la posizione istituzionale, vuoi per l’assoluta attendibilità tecnica dei giuristi della PA), per chiarire, anche in modo determinante, il significato concreto dei testi di legge. Ma si tratta di valutazioni che devono essere condotte con la massima prudenza, caso per caso. Per esempio, con riguardo, all’esonero INPS “Renzi” edizione 2016 appare piuttosto pacifico ritenere che l’agevolazione continui a spettare per “trasformazioni a tempo indeterminato” da “rapporti a termine”. Ma per altre casistiche, è necessario aspettare i chiarimenti dell’Ente, particolarmente per i casi dove potrebbero venire in considerazione preclusioni all’accesso al beneficio in forza dei nuovi limiti generali ex. art. 31 D.lgs. 150/2015: es. obbligo pregresso di assunzione, precedenza etc.: in questo senso, non possiamo ancora dire con sicurezza se l’agevolazione spetti anche in concomitanza con la “stabilizzazione delle collaborazioni autonome” ex. art. 54 D.lgs. 81/2015 (la Fondazione Studi CDL, ad esempio, con Parere 3/2015, e il Ministero del Lavoro, con Intrpello 2/2016 hanno espresso parere positivo, ma i dubbi interpretativi da sciogliere sono ancora molti).
A margine, poi, dobbiamo ricordare che la strutturale natura transitoria di incentivi come gli “incentivi Renzi” non può che rendere “transitorie” le Circolari medesime: decorso, cioè, l’anno di vigenza, esse decadono automaticamente (naturalmente, fino a indicazione contraria). E questo, anche se gli “incentivi” dovessero essere riproposti con l’anno nuovo. Del resto, con l’inizio dell’anno e con la contestuale entrata in vigore delle annuali leggi di stabilità, gli Enti (e anche l’INPS) devono fare i conti con i necessari assestamenti di budget della Finanza Pubblica e non possono che rivedere l’attività degli Uffici in relazione alle nuove previsioni finanziarie. L’Amministrazione che non provveda a questa necessaria previsione viene meno a fondamentali canoni di “buon andamento” della PA (art. 97 Cost.).
Restiamo a disposizione per i necessari aggiornamenti.

mercoledì 20 gennaio 2016

NUOVI LIMITE CONTANTE DDL STABILITA’ 2016 (ART. 1.898°COMMA LEGGE 208/2015)  

 D.LGS. 231/2007 (TESTO COORDINATO)

Art. 49  
1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro tremila. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia è di euro mille.                
1-bis. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il limite di cui al comma 1 è di euro tremila.  
2. Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.
3. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 2 produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice.
4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.
5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a euro mille devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a euro mille può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità. 9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.
10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.
11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale.
12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a euro mille.
13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a euro mille, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 marzo 2012. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione.
14. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento.
15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A. istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).
16. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte uno o più soggetti indicati all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e dalla lettera d) alla lettera g).
17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. E' altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura civile.  

COMMENTO
  *L’art. 1.898°comma l. 208/15 (legge Stabilità 2016) rettifica la portata del divieto di utilizzo del contante. Dal 1/1/2016 (data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2016) il divieto concerne operazioni pari o superiori a € 3.000 e non più € 1.000. Di conseguenza, risultano liberalizzate le operazioni tramite contante fino a € 2.999, 99 e non più (come dal 2011 in avanti) fino a € 999, 99. Nel corpo del comma 1, però, è inserito un comma 1-bis che introduce una rilevante eccezione: per le operazioni di “rimessa di denaro” (rimesse estere, per lo più) resta fermo il limite di € 1.000.                                                                       ASSEGNI: CLAUSOLA DI “NON TRASFERIBILITA’”: In questa sezione del D.lgs., il DDL di Stabilità ha mantenuto i vecchi limiti di € 1.000. Non siamo in presenza di una dimenticanza. Questa parte della norma, come si può agevolmente comprendere ad una prima lettura, investe solo la procedura di emissione dell’assegno circolare. A questi fini, pertanto, la soglia di € 1.000 non può più valere come soglia in cui è comunque obbligata l’emissione di assegno (lo impedisce il nuovo comma 1, come visto), ma rileva solo per la fissazione di taluni vincoli procedurali (“non trasferibilità”). Conseguenze pratiche:
Di qui, la sostanziale differenza con l’assetto di regole scaturite dal 2011:  
ANTE LEGGE DI STABILITA’ 2016: -Per importi pari o superiori a € 1.000 era contemporaneamente obbligatorio emettere assegni ed emetterli secondo certe modalità, certi vincoli (“non trasferibilità”);
POST LEGGE DI STABILITA’ 2016: -L’emissione di assegni, per importi pari o superiori a € 1.000, costituisce una mera facoltà. Ove, però, sia opzionata tale modalità di pagamento, l’assegno deve avvenire obbligatoriamente con le procedure di emissione fissate dai commi 5-6-7.                                  

LIBRETTI DI DEPOSITO (POSTALE O BANCARIO):
Nulla cambia rispetto all’assetto di regole previgente. Per i libretti di deposito bancari o postali al portatore, il saldo non può essere superiore a € 1.000.  

martedì 19 gennaio 2016

IL NUOVO REATO DI OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE FISCALI, PRIME NOTE

Con il D.lgs. 158/2015 è stato revisionato l’art. 10-bis D.lgs. 74/2000 contenente ipotesi di reato relativa a “omesso versamento di ritenute fiscali” (IRPEF): si parla, come si può agevolmente comprendere, dell’omissione del Sostituto d’Imposta.
Qui di seguito, il testo della legge: Art. 10-bis (D.lgs. 74/2000 modificato dal D.lgs. 158/2015).

Omesso versamento di ritenute dovute o certificate.
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.

A titolo di primissima informativa, qui di seguito riporteremo i punti più “appariscenti” della riforma fiscale:
1) La soglia di punibilità è elevata da € 50.000 a € 150.000 (il che è ovviamente a favore del Sostituto);
2) Il reato non si perfeziona più in caso di “omesso versamento di ritenute certificate”, ma anche in relazione a ritenute comunque “dovute” (e si presume, dato il testo di legge, anche non documentate nella Certificazione CU, ma in qualunque modo risultanti dovute);
3) In punto di diritto transitorio, l’elevazione della soglia di punibilità (da € 50.000 a € 150.000) comporterà che tutti i procedimenti penali inferiori ad € 150.000, avviati in forza del vecchio art. 10-bis D.lgs. 74/2000, dovranno ritenersi estinti, in forza del principio del cd favor rei (ricordiamo che l’abrogazione successiva di previsioni di reato è efficace anche retroattivamente, ovvero per i reati posti in essere in tempi antecedenti all’abrogazione e non ancora accertati con provvedimenti definitivi).

La materia riveste interesse immediato e sensibile per quei Professionisti (Consulenti del Lavoro etc.), che si trovano ad effettuare operazioni Sostituto d’Imposta per conto della Clientela.
Per questo motivo, raccomandiamo la massima attenzione, la massima prudenza e segnaliamo l’opportunità, per le Aziende, di avviare le opportune iniziative con i loro Legali di fiducia.
A disposizione per approfondimenti

martedì 12 gennaio 2016

I RIMBORSI SPESE DEI VOLONTARI NELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO EX. L. 266/91: IL PARERE DELLA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione, con ordinanza nr. 23890/2015, è tornata sulla vexata quaestio dei rimborsi spese al personale volontario.
La fattispecie, come noto, ha dato luogo ad una lunga serie di dibattiti e controversie, non di rado sfociate in iniziative ispettive (anche di notevole risonanza locale) e a frequenti controversie giudiziarie. I dissidi, usualmente, prendono le mosse da somme di denaro corrisposte ai Volontari dall’inquadramento ambiguo, incerto, privo di una giustificazione causale solida e chiara (p.e. “mance” elargite dagli Assistiti, a fronte del servizio reso, pure statutariamente gratuito).
Con l’ultimo pronunciamento, la Cassazione precisa che il rimborso deve essere analitico, non forfettario, ovvero sempre motivabile a fronte di spese effettivamente sostenute dal Volontario (e, di conseguenza, documentate o documentabili), entro eventuali massimali individuali di spesa, ove fissati dall’organizzazione.
Ove la natura di “rimborso spese” di una somma eventualmente corrisposta al Volontario non risultasse provata, la medesima somma si considera “compenso” imponibile ai fini IRPEF, INPS etc. (compenso di lavoro subordinato, di massima, ma non si può escludere la collaborazione autonoma occasionale, almeno a priori, ove ne ricorressero i presupposti: la sentenza, sul punto, non chiarisce!).
Questa è la logica conseguenza, secondo la Cassazione, dell’art. 2.2°comma l. 266/91 che dispone:

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

Chiunque operi con la veste di Associazioni di Volontariato dovrà curare, con particolare attenzione, la documentazione, affinchè risulti la più puntuale possibile e la meglio motivata (es. consumo di benzina per il kilometraggio svolto per specifiche ragioni di servizio), così da essere sempre pronti a fornire in caso di ispezioni o contenzioso le spiegazioni necessarie del caso.
A disposizione per approfondimenti