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lunedì 17 giugno 2013

SE IL CREDENTE RIFIUTA IL LAVORO NEI GIORNI FESTIVI

Quesito:
Sono Madre di famiglia e Dipendente da un Centro Commerciale, che ha deciso di aprire in domenica.
Io sono contraria, perchè credente e perchè con i turni massacranti che mi impongono, voglio stare con la mia famiglia. Quali margini mi concede la legge per fare valere i miei diritti di madre e credente?

Risposta:
Per prima cosa, è opportuno precisare che la tutela costituzionale e della legge al riposo settimanale è sì identificata "di norma" con la domenica (vedi sul punto preziosa indicazione del Ministero del Lavoro offerta dalla Circolare 08/2005), ma la legge si limita a tutelare il riposo in sè stesso come modalità di recupero psicofisico, non le ragioni religiose del riposo.
La tutela della dimensione religiosa è estranea alla tutela lavoristica del "settimo giorno" (riposo settimanale), che può venire in gioco solo ove l'ostinazione del Datore a chiedere il credente il lavoro in giorno di domenica possa determinare gli estremi di "discriminazione sul lavoro" per motivi religiosi (azionabile secondo il D.lgs. 110/2011 di attuazione della normativa UE sulle azioni anti-discriminazione).
Di massima, comunque, riposo settimanale e domenica coincidono, così realizzando in fatto (ma lo ripetiamo, solo in fatto) la coincidenza del riposo "lavoristico" e del riposo "religioso" (cristiano).
La legge ammette deroghe generalmente disciplinate dalla contrattazione collettiva applicabile ai singoli settori aziendali. Deroghe che devono avvenire secondo i canoni di ragionevolezza codificati dall'Interpello 39/2007 del Ministro del Lavoro, secondo cui le deroghe possono essere disposte per "interessi apprezzabili" (produttivi, evidentemente), con la garanzia di un giorno di riposo differito in giorno diverso ma pur sempre rispettoso della sequenza 6 lavoro+ 1 riposo (periodicità del riposo settimanale), senza pregiudizio alla Sicurezza del Lavoratore.

Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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