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martedì 25 giugno 2013

PERIODO DI PROVA LAVORATORI STAGIONALI NEL COMMERCIO ORTOFRUTTICOLO

Quesito:
Opero nel settore Commercio-Ortofrutta e ho assunto un Operaio Agricolo di 3°livello per 3 mesi, fino al 30/09 pv.
Ho riscontrato che il CCNL prevede un periodo di prova fino a 60 gg., ma, pur essendo il Dipendente "nuovo", mi sembra eccessivo.
Si può fare un periodo di prova più breve?

Risposta:
Ai sensi dell'art. 2096 C.C., il periodo di prova è una clausola meramente eventuale del contratto di lavoro. Non solo, il termine di CCNL è da individuarsi come termine massimo, derogabile a favore del Lavoratore.
Nello specifico del CCNL Ortofrtutticoli-Agrumari, poi, è lo stesso CCNL a prevedere una speciale disciplina del periodo di prova per i "lavoratori stagionali". L'art. 38.03°comma, infatti prevede:

Per il personale assunto a tempo determinato: la durata del periodo di prova, che dovrà in ogni caso risultare da atto scritto, non dovrà superare il limite di 3 giorni di lavoro effettivo per i lavoratori assunti per periodi fino ad 1 mese e di 6 giorni di lavoro effettivo per periodi superiori ad un mese.
Non sono assoggettati al periodo di prova i lavoratori che abbiano già prestato la loro opera alle dipendenze della medesima azienda in precedenti cicli stagionali.

Visto che il lavoratore stagionale è "nuovo" e il rapporto ha durata trimestrale, il periodo di prova è definito in un tempo massimo di 06 giorni.

Cordialità.

Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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