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mercoledì 19 giugno 2013

LAVORO A PROGETTO DEL CITTADINO FRANCESE PER COMMITTENTE ITALIANO

Quesito:
Azienda Agricola italiana intende stipulare per il periodo estivo contratto a progetto con agronomo francese, che collaborerebbe parte a "distanza", parte con trasferte in loco. Cosa devo fare? I contributi si applicano secondo la legge italiana o francese? E la regolamentazione contrattuale deve seguire la legge italiana o francese? Grazie

Risposta:
Fedeli al monito lanciato dalla Corte di Giustizia UE con sentenza nr. 221/1995, siamo a precisare che la risposta al Suo quesito esige preliminarmente lo scrutinio delle disposizioni di coordinamento di cui ai Regolamenti UE di Sicurezza Sociale.
Regolamento che deve ritenersi estensibile anche alla Gestione Separata INPS, e, pertanto, di riflesso anche ai cocopro, come specificato al riguardo dalla Circolare INPS 90/2009.
A questi fini, la sopra detta Circolare ha assimilato il collaboratore a progetto ai Dipendenti ed è con riferimento alla disciplina dei lavoratori dipendenti di cui ai Reg. UE Sic. Sociale che va valutata la posizione del Suo collaboratore a progetto.
Per stabilire se nel caso di specie sia applicabile la disciplina francese, occorre considerare la posizione del lavoratore. Se può considerarsi residente/domiciliato in Italia o altro Stato membro (p.e. Francia). A questi fini, rilevano in primo luogo le disposizioni del TUIR ex. art. 02.02°comma che subordinano la prova di tale requisito anzitutto al possesso della "residenza anagrafica", in secondo luogo all'emergenza di indici (lavoro prevalente, famiglia etc.) che determinino una permanenza nello Stato di residenza superiore almeno a 183 gg. , allora la disciplina previdenziale della cocopro potrà seguire la regolamentazione dello Stato di residenza. A questi fini, potrà applicarsi la legge francese, se la residenza risulta localizzata significativamente in Francia. 
A mio modesto parere, e dalle sommarie informazioni che ci avete fornito, siamo a dubitare fortemente che possa radicarsi nella disciplina previdenziale italiana una collaborazione a progetto trimestrale, per di più in regime di "telelavoro", ritenendo a tutta evidenza incongrua la configurabilità di obblighi contributivi in capo alla Gestione Separata INPS. Sempre che i legami con il territorio italiano non siano altrimenti ricostruibili (legami di famiglia, professione etc.).
E' evidente, però, che qualsiasi dubbio, al riguardo, potrà essere sciolto coinvolgendo gli Enti Previdenziali francese, in prima istanza, ma anche italiano, ai fini del rilascio dell'apposita certificazione della legge previdenziale applicabile.
Quanto alla contrattualistica, essa è in linea di principio libera, spettando alle Parti gli ordinari poteri di determinazione discrezionale e di scelta tra legge contrattuale applicabile (francese o italiana) riconosciute dalla Convenzione di Roma, compendiata nelle vigenti disposizioni interne di diritto internazionale privato (art. 57 l. 218/95). Ciononostante, ognuno può rendersi conto come anche questa valutazione sia condizionata dallo scioglimento del nodo della legislazione previdenziale nazionale applicabile, in ragione dell'evidente opportunità che la legge di regolazione contrattuale segua quella previdenziale. E questo per ovvie ragioni: la legge previdenziale istituisce un potere di verifica e di controllo da parte di un Istituto Nazionale che inevitabilmente condizionerà la contrattualistica, essendo l'Istituto "abituato" a giudicare la contrattualistica secondo i propri canoni. Quindi, ragioni di opportunità e di economia procedurale, consigliano di applicare la contrattualistica italiana (D.lgs. 276/03), se risulta applicabile la legislazione previdenziale italiana, ovvero la contrattualistica francese, se risulta applicabile la disciplina francese. 

Sperando di aver contribuito a far luce sulla complessa materia.
Cordialità

Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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