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giovedì 20 giugno 2013

IL PREAVVISO NELLE DIMISSIONI LAVORATRICE MADRE CON BAMBINO DI ETA' INFERIORE AI TRE ANNI

L’esonero della Lavoratrice Madre dal preavviso arriva fino al 1°anno di vita del bambino o al compimento del 3°?
Proviamo a riassumere questo quesito, schematizzandolo nei termini che seguono:

Lavoratrice madre di bambino di età inferiore ai 3 anni --- Dimissioni entro il compimento del 3°anno di vita del bambino -- Preavviso: come gestirlo?

Come noto, fino alla l. 92/2012, ai sensi dell'art. 55.05°comma D.lgs. 151/2001, le Lavoratrici madri non sono tenute al preavviso, ma solo entro l'anno di compimento della vita del bambino, non oltre.
Dobbiamo comunque dare atto che in parte qua sono insorte criticità interpretative a causa di gravi difetti di coordinamento indotti dalla legge 92/2012 (Monti-Fornero) che ha riformato il comma 04 dell'art. 55, in materia di procedura di dimissioni, imponendo la procedura avanti la DTL (neutralizzando la sottoscrizione del SARE) fino al compimento del 03° anno di età di vita del bambino, un termine di vincolatività delle dimissioni ulteriore (e ultrattivo si direbbe) al semplice periodo in cui vige il divieto di licenziamento.
Di qui, il principale problema: come interpretare l'inciso sul preavviso quando la norma recita:

Nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.

"Dimissioni di cui al presente articolo": è evidente che si pone un problema interpretativo rilevante, relativo al modo di intendere il rinvio di questo inciso o al comma 01 dell'art. 55 ("dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento"), o al comma 04, contenente la nuova procedura.
E' evidente che tertium non datur: il rinvio non può essere all'articolato complessivo, essendo comma 01 e comma 04 tra loro incompatibili (per cui uno solo di questi si applica!).
Nel dubbio, a Ns. giudizio, tale dubbio interpreativo va gestito facendo leva sul cd "principio di specialità" codificato dall'art. 15 del Codice Penale (ma valido in tutti i settori dell'ordinamento giuridico!) esull'interpretazione logico-letterale dell'art. 55.
Principio di specialità:

Quando più leggi …. o più disposizioni della medesima legge … regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito (art. 15 CP).

Se facciamo applicazione di tale criterio, davanti ad una disposizione come quella (relativa al preavviso) dell'art. 55.ult.comma D.lgs. 151/2001 ("dimissioni di cui al presente articolo"), e davanti al concorso di varie disposizioni, di cui una (il comma 04) a tutta evidenza "speciale" (vedi Interpello Min. Lav. 06/2013[1]), dobbiamo presupporre che il rinvio non possa che riferirsi, in assenza di diversa indicazione, alla norma generale di cui al primo comma, non alla norma speciale.
Una conclusione, però, a Ns. avviso che riceve maggiore conferma, scorrendo l'articolo sotto un'altro punto di vista logico-letterale che qui di seguito esporremo.
Argomenti logico-letterali.
Balza all'occhio che il comma ultimo del comma 05 è legato semanticamente e logicamente al comma 01, in quanto entrambi commi accomunati dalla disciplina degli istituti retributivi inerenti al periodo di maternità. Recita, infatti, il comma 01:

In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.

Questa disposizione, di evidente tutela della Lavoratrice madre che si trovi nella situazione evidentemente critica di dimettersi, si collega chiarissimamente all'ultimo comma, che, nel codificare "non dovuto" il preavviso dalla Lavoratrice Madre (a tutta evidenza, in deroga all'art. 2118-19 Codice Civile), chiude il cerchio a beneficio della Lavoratrice stessa, chiarendo che gli istituti retributivi inerenti la fine del rapporto di lavoro possono essere invocati solo a beneficio, e non "in danno" della Lavoratrice medesima. In questo senso, la disposizione rafforza il significato derogatorio delle disposizioni sul preavviso. Ora, può il comma 05 interpretarsi nel senso che la deroga al preavviso è ammessa fino al compimento dei 03 anni di vita del bambino? Personalmente, riterremo di rispondere negativamente.
Innanzitutto, si consideri che una deroga così forte al diritto comune ex. artt. 2118-19 Codice Civile, avrebbe richiesto una disposizione espressa, univoca e non equivoca, come quella attuale.
In secondo luogo, soccorrono evidenti ragioni di coerenza e di rispetto del testo di legge. Se, infatti, si ammettesse la possibilità di dilatare l'esonero dal preavviso oltre l'anno di conservazione del posto di lavoro della Lavoratrice madre, si realizzerebbe una sostanziale abrogazione per via interpretativa del comma 01 dell'art. 55 D.lgs. 151/2001, che verrebbe così privato della principale (se non unica) casistica di riferimento.
Il fatto è che, allo stato attuale dell'evoluzione legislativa, il sopraddetto comma 01 non può ritenersi abrogato: la sua vigenza, infatti, è stata invocata dall'INPS con la Circolare 142/2012 per fissare la spettanza dell'ASpI a favore della madre lavoratrice, fino al compimento dell'anno di età del bambino (punto confermato dal Ministero del Lavoro con Interpello nr.06/2013). Ed è sintomatico, che nessuno abbia pensato di riferire la tutela dell'ASpI al periodo infratriennale di vita del bambino, oggi tutelato con speciali disposizioni procedurali ex. comma 04!
Si consideri che, poste così le cose, un'estensione dell'esonero del preavviso oltre l'anno di vita del bambino e fino al triennio, non sarebbe nemmeno utile: se, infatti, nel periodo infra-annuale garantito dall'ASpI, il preavviso non dovuto contribuisce a dilatare i periodi di conservazione reddituale del Lavoratore (per il ben noto principio che l'indennità rimane "sospesa" fino alla fine del periodo), nel periodo infratriennale in cui certamente l'ASpI, in caso di dimissioni, non è dovuta, il congelamento dell'indennità di preavviso a carico della Lavoratrice non potrebbe spiegare evidentemente questi benefici effetti!
A questo punto, crediamo che il cerchio possa chiudersi con sufficiente chiarezza, potendosi ricostruire l'art. 55 D.lgs. 151/01 post l. 92/2012 come contenente due aspetti (e due rationes di disciplina):

a) La disciplina della procedura delle dimissioni, slegata dopo la legge Monti-Fornero  dai vincoli derivanti dal divieto di licenziamento delle Lavoratrici madri, e come tale utile ad imporre, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, la procedura avanti alla DTL come unica procedura utile di manifestazione della volontà di dimissioni (comma 04);
b) La disciplina degli effetti economici delle dimissioni (comma 01-05) da riferirsi, nell'assenza di espresse modifiche della riforma Monti-Fornero, vincolati al periodo di vigenza del divieto di licenziamento "infra-annuale" ex. art. 54.01°comma.

In questo senso, è solo nel periodo infrannuale ex. art. 54.01°comma che la legge "sterilizza" eccezionalmente il preavviso a carico della Lavoratrice Madre. Oltre, deve riprende vigore il consueto regime di imputazione del preavviso ex. artt. 2118-19 Codice Civile.

Al momento, queste ci sembrano le conclusioni più logiche e coerenti, fino naturalmente a diverso parere ministeriale.


Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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[1] Interpello Ministero del Lavoro nr. 06/2013: (...) "La disposizione sancita dal comma 04, estendendo da un anno ai primi tre anni di vita del bambino il periodo in cui è necessario attivare la convalida delle dimissioni da parte della Lavoratrice Madre, ha solamente inteso rafforzare la procedura volta ad asseverare la genuinità della scelta di porre termine al rapporto di lavoro".

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