AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




venerdì 7 giugno 2013

BUONI PASTO- DEDUCIBILITA'

Quesito:
Posso dedurre i buoni pasto dei miei Dipendenti? E dei Collaboratori familiari? Grazie.

Risposta:
La presente accompagna breve nota per precisare che i buoni pasto (ticket restaurant) conferiti dalla Sua Ditta Individuale ai Dipendenti non generano "retribuzione in natura" (e conseguentemente non determinano nè quote contributive, nè tassazione a carico dei fruitori), nella misura in cui non eccedano l'importo di € 5.29 giornalieri e siano erogati in convenzione secondo le disposizioni del DPCM 18 novembre 2005, ovvero recando obbligatoriamente la dizione "il buono pasto non è cedibile, nè commerciabile, nè convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore" (art. 05) e sia stipulata (la convenzione) con Società di Capitali avente capitale sociale non inferiore a E. 750.000 (art. 01).
Sulla deducibilità, occorre distinguere: oltre la soglia degli € 5.29 si configura retruibuzione in natura e quindi "spesa del personale" deducibile ai sensi dell'art. 95 TUIR, in quanto documentata come erogazione a vantaggio del Dipendente (benefit).
Negli altri casi, tali spese sono deducibili, eventualmente come "spese di produzione", in quanto passibili di superare positivamente il test fiscale dell' "inerenza".
Questo è il caso dei "buoni pasto" dei Collaboratori familiari.


Nessun commento:

Posta un commento