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giovedì 6 giugno 2013

ASSISTENZA FISCALE 2013, DOMANDE E RISPOSTE



     PASSAGGIO DI DIPENDENTE DA UN DATORE DI LAVORO AD UN ALTRO SENZA INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.

      Domanda:
      In caso di fusione, scissione o conferimento d’azienda, quali obblighi incombono sul Datore di Lavoro subentrante in punto di assistenza fiscale?

      Risposta:
      Nell’ipotesi prospettata, il nuovo Datore di Lavoro è tenuto a proseguire nelle operazioni di assistenza fiscale iniziate dal precedente Sostituto d’imposta (vedi Risoluzione Agenzia Entrate num. 248/2002).

      Domanda:
      Dipendente dimessosi e rioccupato presso Altra Azienda. Quali obblighi incombono sul nuovo Datore di Lavoro in punto di assistenza fiscale?



      Risposta:
      Nell’ipotesi considerata, il nuovo Datore di Lavoro non ha alcun obbligo di proseguire nelle operazioni di assistenza fiscale iniziate dal precedente Datore di Lavoro. Il Datore di lavoro uscente dovrà comportarsi come qualunque Datore, in chiusura del rapporto di lavoro, e dovrà rimettere le operazioni di conguaglio allo stesso contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

      ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE:

      Domanda:
      Dipendente in aspettativa senza retribuzione. Se la Dichiarazione dei redditi rileva un credito di imposta, come potrà procedere al rimborso il Sostituto d’imposta se il Dipendente non riceve compensi?

            Risposta:
            Se il risultato del Modello 730 rileva un credito, il Sostituto d’imposta dovrebbe effettuare il rimborso mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti a partire dal mese di luglio –competenza. Se, come nel caso di specie, il rimborso non può completarsi perché, in mancanza di compensi, non è effettuata alcuna ritenuta, gli importi residui dovranno essere rimborsati a cura del Contribuente medesimo. In questo caso, il Sostituto dovrà notiziari il Contribuente degli importi residui rimborsabili.

            Domanda:
            Dipendente in aspettativa senza retribuzione. Se la Dichiarazione dei redditi rileva un debito di imposta, cosa dovrà fare il Sostituto d’imposta?

            Risposta:
            Se il Sostituto, come nel caso di specie, è certo che nel periodo di assistenza fiscale non procederà alla corresponsione di alcun compenso, egli dovrà comunicare al Contribuente l’importo delle somme dovute che lo stesso dovrà autonomamente versare.
            Ove dovesse invece versare compensi, dovrà invitare il Dipendente a opzionare o il versamento diretto delle somme dovute, ovvero la trattenuta nel primo mese utile con applicazione dell’interesse nella misura dello 0.40%.

            DECESSO DEL DIPENDENTE ASSISTITO:
           
            Domanda:
            Dipendente muore prima che siano completate le operazioni di conguaglio. Cosa deve fare il Sostituto d’imposta?

            Risposta:
            Il Sostituto d’imposta, in questo caso, dovrà astenersi dall’effettuazione delle operazioni di conguaglio (sia a debito, sia a credito) e comunicherà agli eredi che le somme a debito (o le rate ancora non trattenute), risultanti dalla Dichiarazione, devono essere versate dagli stessi nei termini previsti dall’art. 65 DPR 600/1973, ovvero computate le somme a credito nella successiva dichiarazione CUD 2014 (Circ. Ag. Entr. 14/2013) che deve (o può) essere presentata per conto del Contribuente deceduto. In alternativa, gli eredi possono anche presentare istanza di rimborso. L’Agenzia delle Entrate (Circ. Ag. Entr. 14/2013) precisa che gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti.


            Domanda:
            Se il deceduto ha presentato Dichiarazione Congiunta, cosa succede?

            Risposta:
            In questo caso, il Coniuge superstite dovrà separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il Sostituto d’Imposta deve comunicare secondo le indicazioni analitiche contenute nel Mod. 730-3 o nel Mod. 730-4 derivante dall’elaborazione di un CAF o di un Professionista abilitato. Il debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente versato; non sono applicate le sanzioni per tardivo versamento. Il credito può essere fatto valere nella successiva dichiarazione. Per tutte le situazioni particolari sopra illustrate, la dichiarazione Modello 730 resta comunque presentata a tutti gli effetti.

            COMPENSI PER ASSISTENZA FISCALE DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA:

            Domanda:
            Mi sono ritrovata in busta paga una trattenuta con denominazione “conguagli assistenza fiscale”. In sostanza, il mio Datore di Lavoro mi ha prelevato una quota a mò di compenso per questo servizio. Ma si può fare?

            Risposta: No, per i conguagli non spetta alcun compenso.

            CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO:

            Domanda:
            Dipendente si dimette prima delle operazioni di conguaglio. Cosa deve fare il Sostituto d’imposta?

            Risposta:
            In questo caso, il Sostituto non effettua le operazioni di conguaglio a debito e comunica all’interessato che dovrà provvedere direttamente al versamento delle imposte dovute. Il medesimo Sostituto è invece tenuto ad effettuare le operazioni a credito, rimborsando le somme dovute mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi complessivamente corrisposti agli altri lavoratori nello stesso mese con le modalità e i tempi ordinariamente previsti.

            Domanda:
            Fino a quando devo conservare i modelli di Dichiarazione di 730 di quest’anno?

            Risposta:

            Fino al 31/12/2012, secondo quanto disposto dalla Circolare 14/2013 dell’Agenzia delle Entrate.

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