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venerdì 25 gennaio 2013

VOUCHER CON PIU' DI UN COMMITTENTE


Come noto, la legge 92/2012 ha rimodulato i "limiti economici" di utilizzabilità del voucher disinguendo, però, limiti di utilizzabilità pr così dire "orizzontali" (comprensivi di tutti i Committenti) e limiti di utilizzabilità per così dire "verticale" (Committente per Committente).
Come noto, con la nuova normativa, il voucher può essere utilizzato per importi non superiori a € 5.000 netti (con rivalutazione ISTAT) complessivi nell'anno solare, comprensivi di tutti i Committenti.
Per "Imprenditori Commerciali" e Professionisti, però, la legge ha altresì fissato specifici requisiti di "utilizzabilità verticale", prevedendo che, in questi casi, il voucherista, che intenda attivare più di una Collaborazione, non potrà attivarla per più di € 2.000 netti per ciascun Committente (con rivalutazione ISTAT), fino a concorrenza di € 5.000.
La ratio legislativa non appare del tutto chiara e coerente, particolarmente nello specificare la speciale disciplina di pluricommittenza.
Questa fattispecie in passato si era prestata a ben noti abusi, paradossalmente favorita dalla legge che qualificava il limite economico di utilizzo del voucher "per  Committenti" (cosicchè un soggetto avrebbe potuto attivare voucher all'infinito con più Committenti, in modo totalmente esentasse e senza subire limitazioni sul versante della percezione dell'indennità di disoccupazione). Ma se fosse stata questa la casistica che il legislatore ha inteso penalizzare, sarebbe stata certamente sufficiente la "stretta" indotta al limite economico, che ora "taglia orizzontalmente" tutte le Committenze.
Perchè, allora, introdurre una speciale disposizione di carattere "verticale" nell'uso del voucher per "Imprenditori Commerciali e Professionisti"?
Già la disposizione è formulata (mi si passi il termine) con i "piedi", perchè si nominino solo "Professionisti" e "Imprenditori Commerciali": e gli "Imprenditori Artigiani", gli "Industriali", i Pubblici Esercizi? Solo in parte, la Circolare Min. Lav. 04/2013 ha provveduto a tamponare questa lacuna sposando una dizione di fatto "onnicomprensiva" di "Imprenditore Commerciale", contemplando "qualsiasi soggetto che opera in qualunque mercato". In questo modo, tutte le tipologie di Impresa vi sono inglobate.
Ma, venendo alla speciale disciplina dei limiti reddituali, sono ben altre le anomalie.
Innanzitutto, la legge non fissa requisiti d'uso rigidi per questa tipologia di Committenti, ossia limiti economici inferiori (perchè fa espressamente "salvo" il limite generale degli € 5.000), ma lascia ampia discrezionalità al voucherista, il quale, con non piccola capacità di arbitraggio, potrà decidere:
 
A) Programmare il lavoro presso un solo Committente nell'anno: in questo caso, la legge gli consente di realizzare complessivamente fino ad € 5.000.
B) Programmare più di una Collaborazione con più Committenti, egli dovrà limitarsi a € 2.000 ca., avendo cura di non superare complessivamente gli € 5.000.
 
Ora, non vi è chi non veda come un simile meccanismo sia ben lungi dal favorire il contrasto agli abusi connessi all'utilizzo del lavoro accessorio.
Un simile spezzettamento delle Committenze consente paradossalmente la riproduzione di "zone grigie" nel lavoro svolto tra un Committente all'altro (es. parte del compenso viene pagato in voucher, parte in "nero").
Ben altra sarebbe stata l'efficacia regolatrice della norma, se il legislatore avesse introdotto limiti d'uso più stretti per Aziende Commerciali, rispetto a cui sarebbe ben stata ragionevole un'ulteriore restrizione sul lavoro accessorio, utilizzato (come la prassi ispettiva ben attesta) per coprire volumi d'affari e di lavoro totalmente sommersi, ovvero per falsare completamente la situazione contabile e produttiva aziendale.
Ma così paradossalmente l'abuso resta abbastanza incentivato ....
Si è voluto consentire l'uso del voucher in chiave di flexicurity all'italiana (ossia con licenza di abuso sui lavori marginali)? Può darsi. Ma una cosa è certa: la disposizione porrà molti problemi di applicazione.
Viceversa, per i "Committenti" diversi dalla Imprese e Professionisti, c'è solo il limite complessivo "orizzontale" degli € 5.000.
Questo discorso vale per Domestici, Condomini, Associazioni No Profit, Enti Pubblici.
Pertanto, i voucheristi che intendano attivare rapporti "occasionali" ex. art. 70 D.lgs. 276/2003 (modificati dalla Monti-Fornero) potranno anche preventivare più di una Committenza. Committente per Committente potrà realizzarsi qualunque reddito (a prescindere dagli € 2.000 per "Imprenditori e Professionisti"), a condizione che, nel complesso, non si superino gli € 5.000 netti annui.
Viceversa, se un voucherista dovesse prestare lavoro contemporaneamente per un Condominio e per un Pubblico Esercizio, allora dovrà mettere in conto che, nel monte ore disponibile dei voucher, del limite di € 2.000.

Dr. Giorgio Frabetti-Ferrara
Collaboratore Studio Francesco Landi, Ferrara (Consulente del Lavoro)
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