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giovedì 31 gennaio 2013

PREAVVISO DURANTE IL LICENZIAMENTO E VOLONTA' DI NON LAVORARLO TUTTO

Quesito:

Un'azienda ha licenziato il proprio lavoratore, indicando sulla lettera di licenziamento un periodo di preavviso inferiore a quello previsto dal CCNL: 60 gg invece di 90 gg. Il lavoratore “manda avanti” il sindacato il quale, invece, pretende che questi 30 gg gli vengano riconosciuti, perchè altrimenti il centro per l'impiego non gli riconosce la disoccupazione. Mi pare strana e incongrua questa richiesta: se c'è un accordo - anche tacito - tra le parti a non lavorare il preavviso, non capisco quale possa essere il problema! Cosa ne pensate?

Risposta:
Il lavoratore dice "se non godo del preavviso, non vado in disoccupazione". Ora, io mi chiedo: il Lavoratore ha l'anzianità sufficiente per andare in disoccupazione (oggi DS?)? 
Questo rileva.
Anche perché dalla soluzione del problema “disoccupazione” può derivare un alleggerimento consistente in capo al Datore dei costi della possibile vertenza (che con l’ASPI una parte del risarcimento sarebbe trasferito, sia pure virtualmente, in capo all’INPS, Ente Assicuratore!).
Essenziale, allora, diventa capire se l'evento di interruzione del rapporto è caduto prima o dopo il 1/1/2013, data di entrata in vigore dell'ASpI. 
Se versiamo in periodo ante-ASpi, allora, rinvio al Msg INPS 19273/2012 e al commento di PIANETA LAVORO E TRIBUTI (http://www.teleconsul.it/pianetalavoro/primo-piano.aspx?id=246591) e del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro (http://www.consulentidellavoro.it/browse.php?mod=article&opt=view&id=11914). Il msg INPS, in recepimento di Cass. 29237/2011, ha precisato che la decorrenza dell’indennità di disoccupazione e dell’indennità di mobilità, subirà il differimento, ex art. 73 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 (siamo prima dell'ASpI!), all’ottavo giorno successivo alla data finale del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliata a giornate solo nei casi in cui detta indennità sia stata effettivamente corrisposta dal datore di lavoro (Cass. n. 3836/2012). Nei casi, invece, in cui essa non sia stata corrisposta anche a seguito di rinuncia, la decorrenza delle predette indennità farà riferimento ai normali meccanismi legati alla data di cessazione del rapporto di lavoro e di presentazione della domanda di prestazione. 
La rinuncia può essere tacita ... Si pone allora un problema di prova, su cui in questa sede non posso entrare nel merito. 
E dopo l'ASPI? 
Ora, la Circolare INPS 142/2012 http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2Fcircolari%2Fcircolare%20numero%20142%20del%2018-12-2012.htm), ai fini dell'ASpI, pare segnare una "Marcia indietro". La Monti-Fornero differisce alla conclusione del "periodo di preavviso" (non si parla di "pagamento dell'indennità") il periodo di decorrenza per presentare la domanda di trattamento. 
Sul punto, dovranno uscire chiarimenti. 
Una cosa pare sicura: la Monti-Fornero non ha innovato nulla sull'indennità di mancato preavviso e dintorni; pertanto, resta ferma l'indicazione giurisprudenziale e INPS che ne aveva riconosciuto la disponibilità e la rinunci abilità del preavviso, anche tacita. 
Resta evidentemente lo stesso problema di prova…
Piccolo CAVEAT: il tema della “rinunciabilità” del preavviso, sostenuta dall’INPS, lascia a mio giudizio impregiudicata la possibile controversia sull’attrazione di questa “rinuncia” tra gli atti impugabili dal Lavoratore ex. art. 2113 del Codice Civile alla cessazione del rapporto. A mio modesto avviso, però, l’INPS non ha “detto la sua” su questa complessa questione giurisprudenziale. L’indicazione INPS va letta come indicazione di “razionalità economica” data agli stretti fini dell’ “indennizzabilità” della disoccupazione. Ed è evidente che tale indicazione va tenuta presente da un Lavoratore dipendente che voglia valutare “in buona fede” la convenienza di aprire o meno una vertenza successiva al licenziamento.
Spero di non aver fatto confusione.

Dr. Giorgio Frabetti-Ferrara
Collaboratore Studio Francesco Landi, Ferrara

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